Cassazione Civile, Ordinanza n. 04931/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di autotrasporti per il pagamento di una differenza tariffaria dovuta per trasporti eseguiti, differenza calcolata tra il prezzo già corrisposto e il minimo tariffario previsto dalla legge. La società ingiunta propose opposizione, ma i giudici di merito ritennero tardiva l’opposizione perché l’atto di opposizione, non andato a buon fine nella notificazione, non sarebbe stato riattivato correttamente. In cassazione la società opponente dedusse, con i primi due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali e sul termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che, in caso di notificazione non perfezionata per causa non imputabile al notificante, la tempestività va verificata con riguardo alla data di attivazione del procedimento notificatorio e che la riattivazione era stata compiuta tempestivamente, anche tenuto conto della domiciliazione eletta. Con il terzo motivo denunciò omessa pronuncia e falsa applicazione del principio di diritto anche sul merito della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la corte territoriale abbia disatteso i principi consolidati in materia di riattivazione della notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante. Ha rilevato che, una volta appreso l’esito negativo della notifica, il notificante deve riattivare il procedimento con immediatezza e comunque entro un tempo ragionevole, e che nel caso concreto la riattivazione era avvenuta in tempi compatibili con il termine di opposizione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
viene utilizzato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
è richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia su fatto decisivo.
richiamato in tema di notificazione degli atti processuali.
richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo posta e degli effetti della mancata consegna.
richiamato insieme alle norme sull’opposizione a decreto ingiuntivo per sostenere la tempestività della riattivazione.
richiamato in relazione al termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
richiamato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 3 Cost.
richiamato nel secondo motivo a sostegno della tesi difensiva.
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo motivo a sostegno del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo a sostegno del giusto processo.
richiamato dalla corte territoriale per affermare che la parte poteva ottenere copia conforme dell’atto e notificarlo nuovamente entro il termine di opposizione.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la conservazione degli effetti della richiesta originaria richiede una riattivazione immediata del procedimento notificatorio.
- La riattivazione deve avvenire con diligenza e senza superare, di regola, un tempo pari alla metà dei termini di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione o dell’opposizione, non rileva solo il dato formale della notifica perfezionata, ma anche la pronta iniziativa della parte che, avuto notizia dell’esito negativo, chieda al giudice la fissazione di un termine perentorio per completare la notificazione.
- Se la parte riattiva il procedimento notificatorio nel termine utile e secondo le modalità compatibili con la disciplina processuale, non può essere dichiarata tardiva l’impugnazione per il solo fatto che la prima notificazione non sia andata a buon fine.
- La valutazione della tempestività della riattivazione deve essere compiuta alla luce dei principi consolidati di legittimità, senza richiedere adempimenti non necessari quando l’atto sia già stato attivato entro i termini e l’insuccesso non sia imputabile al notificante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04805/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04807/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04808/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04810/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04813/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04814/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →