Cassazione Penale, Ordinanza n. 34954/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi, manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, non superavano la motivazione della sentenza impugnata. Ha disposto le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile si interrompe dopo la formula «Dichiara», perciò non consente di ricostruire eventuali statuizioni specifiche sulle spese o sulla somma alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 9 ottobre 2025, contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni Nardo e Zanin e rivendicando elementi probatori a difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che le deduzioni sull'inutilizzabilità fossero inconferenti rispetto al contegno dibattimentale dei testimoni, come ricostruito dalla corte territoriale, e che le relative dichiarazioni non fossero decisive. Ha inoltre rilevato che il quadro probatorio complessivo, comprensivo della motivata svalutazione delle prove difensive, sosteneva il giudizio di responsabilità e che le censure non scalfivano la ricostruzione di merito.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica quali statuizioni accessorie siano state concretamente adottate.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza di dedurre inutilizzabilità probatoria, risultino manifestamente infondate e non pertinenti rispetto alle modalità di assunzione delle dichiarazioni ricostruite dai giudici di merito.
- La contestazione dell'utilizzabilità di alcune dichiarazioni non è decisiva quando esse non costituiscono il fondamento necessario della decisione e il giudizio di responsabilità è comunque sostenuto dal complesso degli elementi probatori valutati.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito sorretta da una motivazione logicamente lineare, inclusa la motivata svalutazione delle prove a difesa, se le deduzioni difensive non ne evidenziano vizi rilevanti.
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