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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34954/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi, manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, non superavano la motivazione della sentenza impugnata. Ha disposto le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile si interrompe dopo la formula «Dichiara», perciò non consente di ricostruire eventuali statuizioni specifiche sulle spese o sulla somma alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 9 ottobre 2025, contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni Nardo e Zanin e rivendicando elementi probatori a difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che le deduzioni sull'inutilizzabilità fossero inconferenti rispetto al contegno dibattimentale dei testimoni, come ricostruito dalla corte territoriale, e che le relative dichiarazioni non fossero decisive. Ha inoltre rilevato che il quadro probatorio complessivo, comprensivo della motivata svalutazione delle prove difensive, sosteneva il giudizio di responsabilità e che le censure non scalfivano la ricostruzione di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica quali statuizioni accessorie siano state concretamente adottate.

Massime di principio

  • Sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza di dedurre inutilizzabilità probatoria, risultino manifestamente infondate e non pertinenti rispetto alle modalità di assunzione delle dichiarazioni ricostruite dai giudici di merito.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di alcune dichiarazioni non è decisiva quando esse non costituiscono il fondamento necessario della decisione e il giudizio di responsabilità è comunque sostenuto dal complesso degli elementi probatori valutati.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito sorretta da una motivazione logicamente lineare, inclusa la motivata svalutazione delle prove a difesa, se le deduzioni difensive non ne evidenziano vizi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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