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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20540/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il primo motivo contestava la ritenuta sussistenza della recidiva e il giudizio di comparazione tra circostanze, sostenendo che la valutazione fosse erronea; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era in gran parte una mera riproposizione del motivo d'appello e, per la parte relativa al bilanciamento, non risultava tempestivamente dedotta in appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva; la Corte ha ritenuto la doglianza non deducibile perché la sentenza impugnata aveva spiegato che gravità del fatto e pericolosità dell'imputato rendevano la misura sostitutiva inidonea rispetto alla funzione rieducativa.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto per cui vi è stata condanna confermata in appello

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale circostanza aggravante del furto oggetto di condanna

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato quale ulteriore circostanza aggravante del furto oggetto di condanna

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la censura non previamente dedotta come motivo di appello è inammissibile in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a riprodurre il motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le questioni che non siano state previamente dedotte con specifico motivo di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, che gravità del fatto e pericolosità del reo rendono la misura inidonea alla finalità rieducativa.
  • La valutazione sulla recidiva e sul bilanciamento tra circostanze è censurabile solo se il ricorso si confronta specificamente con la motivazione della decisione di merito e non si risolve in una critica astratta o meramente reiterativa.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurto
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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