Cassazione Penale, Ordinanza n. 18536/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti, ossia su censure che esulavano dai soli profili deducibili contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato in appello, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, lett. e, c.p.p. In sostanza, ha censurato la motivazione della decisione resa a seguito di concordato. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, in presenza di sentenza ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, non potendosi invece devolvere doglianze sui motivi rinunciati o su questioni estranee a tale perimetro.
Norme richiamate
La sentenza resa su concordato in appello è impugnabile solo nei limiti delle questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e decisione.
È stata invocata dal ricorrente per dedurre un vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta non proponibile nel caso concreto perché riferita a motivi rinunciati o comunque estranei al perimetro del concordato.
Consente alla Corte di dichiarare senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili censure inerenti ai motivi di merito rinunciati, ma soltanto contestazioni sulla regolarità della formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale e sulla corrispondenza tra accordo e decisum.
- Il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di concordato in appello è inammissibile quando introduce questioni che esulano dal ristretto ambito delle doglianze consentite dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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