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Ordinanza

Ordinanza n. 13661/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202604438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso dell’Università sull’istanza di accesso agli atti del 10 febbraio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Università alla richiesta di accesso documentale. Il diniego era motivato dalla ritenuta disponibilità dei provvedimenti richiesti, in quanto già oggetto di precedenti istanze di accesso presentate dal ricorrente o dai suoi legali e già riscontrate. Il ricorrente ha contestato tale presupposto, sostenendo che i documenti non gli sarebbero mai stati forniti, neppure in copia autentica o conforme all’originale. L’Università ha ribadito l’avvenuto riscontro alle precedenti istanze, ma il ricorrente ha osservato che non risultavano provati né l’invio della documentazione, né l’esatta individuazione dei documenti consegnati e delle relative modalità di trasmissione.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Rilevato che l’Università aveva prodotto alcune note e comunicazioni risalenti agli anni 2015, 2019, 2020, 2021 e 2023, il Collegio ha ritenuto necessario verificare se tali comunicazioni fossero state effettivamente consegnate al ricorrente o al suo difensore e quale documentazione fosse stata trasmessa. Ha quindi disposto, ai sensi degli artt. 63 e 65 c.p.a., l’acquisizione dall’Università degli avvisi di ricevimento e delle ricevute di consegna via PEC relativi alle missive indicate, nonché della nota del 27 settembre 2023 in formato PDF, entro quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La camera di consiglio è stata rinviata al 27 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari all’acquisizione di documentazione rilevante per la decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa dell’istruttoria disposta dal giudice amministrativo.

  • l. 241/1990

    È indicata come fonte del diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente; l’ordinanza non enuncia una specifica interpretazione di singole disposizioni.

Massime di principio

  • Quando il diniego di accesso documentale è motivato dalla precedente disponibilità dei documenti richiesti, l’amministrazione deve essere in grado di dimostrare l’effettiva consegna della documentazione e le modalità con cui essa è stata trasmessa.
  • Ai fini della verifica dell’effettiva disponibilità dei documenti da parte del richiedente, possono assumere rilievo gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, le ricevute di consegna delle PEC e la concreta leggibilità dei documenti trasmessi.
  • Qualora la decisione sulla legittimità del diniego dipenda dall’accertamento della consegna e del contenuto della documentazione precedentemente inviata, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori e rinviare la camera di consiglio senza definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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