Cassazione Penale, Ordinanza n. 25477/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 21/10/2024. Dai passaggi disponibili emerge che il giudizio di merito aveva riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e aveva altresì affrontato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 192, comma 2, c.p.p., e vizio motivazionale in ordine alla mancata titolarità del diritto al risarcimento richiesto alla compagnia assicuratrice; 2) un ulteriore profilo di censura, sempre ritenuto riproduttivo di questioni già esaminate dai giudici di merito; 3) erronea applicazione dell'art. 69, comma 4, c.p., in relazione al trattamento sanzionatorio, e in particolare al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva. La parte civile ha depositato memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi indeducibili perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con argomenti ritenuti corretti dai giudici di merito, senza una reale critica alle ragioni della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e comunque sorretto da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive; in particolare, la Corte richiama il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese in favore della parte civile, in mancanza di domanda.
Norme richiamate
Il motivo che lo invocava è stato ritenuto meramente reiterativo di censure già esaminate, dunque non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza di merito.
La doglianza è stata reputata inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio; la Corte ha valorizzato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva come sorretto da motivazione non illogica.
Richiamato per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in sola equivalenza con la recidiva, in ragione della natura di quest'ultima.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre, senza autonoma analisi critica, questioni già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
- La denuncia di violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente le ragioni dell'asserito travisamento o insufficienza del compendio probatorio; in mancanza, il motivo è indeducibile.
- Le censure sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva attengono al trattamento sanzionatorio e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La mancanza di una specifica domanda della parte civile esclude la statuizione sulle spese in suo favore nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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