Cassazione Penale, Sentenza n. 21931/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato l'istanza di revisione proposta da Romano contro la condanna definitiva per concorso nell'omicidio di Antonino Stracuzzi. Il ricorrente censura: 1) errore nell'indicazione della sentenza oggetto di revisione nel decreto di citazione; 2) illegittima composizione del collegio per variazione tabellare e sostituzioni non giustificate; 3) omessa o errata valutazione delle cosiddette prove nuove (dichiarazioni di Angelo Santoro, dei figli di Romano, verbale di Nicola Galletta del 14/5/2005, certificati del casellario giudiziale); 4) mancato possesso di tutti gli atti delle fasi precedenti e valutazione indebita di dichiarazioni di fatto di terzi; 5) mancata e corretta valutazione congiunta di prove vecchie e nuove e ignorata rilevanza del verbale di Mulè. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, rinvio per nuovo esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o generici i motivi di impugnazione: 1) l'errore formale richiamato sulla indicazione della sentenza oggetto di revisione non impediva alla Corte territoriale di aver valutato correttamente la sentenza di appello di Reggio Calabria; 2) la designazione del Presidente della Corte di assise di appello come Presidente del collegio non costituiva, di per sé, causa di nullità a meno che non si configuri uno stravolgimento della funzione giurisdizionale; 3) le cosiddette prove nuove sono state esaminate e comparate con gli elementi già valutati nel giudicato e ritenute non idonee a turbare il convincimento probatorio (Santoro non era testimone di tutti i fatti, Galletta mostrava una progressione accusatoria giustificabile nel tempo, le dichiarazioni dei figli sono tardive e di scarso peso intrinseco, l'incensuratezza risultante dal casellario non escludeza la utilizzabilità come elemento a favore dell'accusa); 4) le doglianze sulla mancata acquisizione di atti risultano generiche e non provate. Il ricorso e i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648, art. 636 commi 1 e 2, art. 601 cod. proc. pen.
violazione degli artt. 648 - 636 commi 1 e 2 e 601 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa come norme procedurali connesse al giudizio di revisione; la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e che l'iter procedurale non ha pregiudicato l'esame della domanda di revisione
art. 623 lett. c) cod. proc. pen. e art. 25, comma 2 Cost.
violazione degli artt. 623, lett. c) cod. proc. pen. e 25, comma 2, Cost.
Invocate in relazione alla composizione del collegio e al principio di legalità dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che la designazione contestata rientrava comunque nell'organico della Corte di appello e non integrava nullità a meno di stravolgimento degli organi giudiziari
art. 234 e art. 636 cod. proc. pen. e art. 6 Cedu
violazione degli artt. 234 e 636 cod. proc. pen. e 6 Cedu
Rilevanza rispetto alla valutazione delle prove e al diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che la valutazione terreno di merito fosse compatibile con principi di ragionevolezza e non violasse l'art. 6 Cedu
art. 237, art. 238 e art. 636, comma 2, cod. proc. pen.
violazione degli artt. 234, 237, 238 e 636, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate in ordine all'assunzione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia compiuto una valutazione motivata e comparativa delle prove nuove e pregresse
art. 125, comma 3; art. 530 commi 1 e 2; art. 637 cod. proc. pen.
violazione degli artt. 125, comma 3, 530, commi 1 e 2, 637 cod. proc. pen.
Richiamate con riguardo all'integrazione e confronto delle prove nuove con quelle pregresse; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente effettuato il necessario confronto e non abbia favorito una rinnovazione automatica del giudizio
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultima parte, ai motivi nuovi.
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi nuovi introdotti in cassazione
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norma che autorizza la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 33, comma primo, cod. proc. pen.
nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte a chiarire che la nullità per violazione delle tabelle di assegnazione sussiste solo se viene stravolto il principio di titolarità e i canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario
art. 7 legge n. 203 del 1991 (d.l. n. 152 del 1991 richiamato)
applicata quella di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991
Norma aggravante collegata all'agevolazione mafiosa/ metodo mafioso; la sentenza di merito aveva qualificato il delitto anche sotto tale profilo
art. 6 Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Richiamato in relazione al diritto ad un giusto processo; la Corte ha ritenuto la valutazione delle prove compatibile con l'art. 6
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione le cosiddette "prove nuove" devono essere valutate non isolatamente ma in confronto con il corpus probatorio già posto a fondamento del giudicato: è necessario verificare se, a seguito della comparazione, permangono dubbi rilevanti sulla responsabilità.
- Errori formali nella indicazione degli atti o nella redazione di provvedimenti processuali non determinano automaticamente l'annullamento se il senso complessivo degli atti è chiaro e non ha pregiudicato il diritto di difesa.
- La variazione tabellare o la diversa composizione del collegio incidono sulla validità del giudizio solo se producono uno stravolgimento degli organi giudiziari o compromettono i canoni essenziali dell'ordinamento; il rilievo è di norma di interesse disciplinare e non sempre causa di nullità processuale.
- Le dichiarazioni di familiari, specialmente se tardive, hanno in genere scarso valore intrinseco e devono essere valutate con prudenza; la loro sola esistenza difficilmente sconvolge un consolidato impianto probatorio.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono seguire una progressione temporale e arricchirsi nel tempo; tale evoluzione non implica automaticamente collusione o inattendibilità, ma richiede verifica della coerenza e delle circostanze della raccolta.
- La certificazione di incensuratezza non esclude automaticamente la partecipazione a reati, e talvolta può essere considerata coerente con la scelta di soggetti 'non conosciuti' per compiti che richiedono di non destare sospetti.
- La parte che invoca la revisione deve dimostrare che le prove nuove, confrontate con quelle pregresse, sono idonee a sovvertire il convincimento e a far emergere un ragionevole dubbio; la corte non procede a una mera rivalutazione dei fatti già decisi senza motivo giuridico valido.
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