Cassazione Penale, Sentenza n. 49592/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza che ha rideterminato la pena complessiva per reato continuato, lamentando la violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione non ha effettuato la decurtazione di un terzo (la diminuente per il rito abbreviato) nel modo prescrittto: secondo la giurisprudenza, nella ricomposizione della continuazione tra condanne emesse con distinti giudizi abbreviati la pena base del più grave reato deve essere presa nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, sull'ammontare così ottenuto deve essere calcolato l'aumento per continuazione e solo alla fine va applicata la diminuente per il rito abbreviato sull'intero risultato; l'ordinanza impugnata ha omesso tale corretto procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna (ufficio del giudice per le indagini preliminari) per un nuovo giudizio sul punto, con istruzioni precise: scorporare tutti i reati riuniti in precedenti cumuli, ricomporre un cumulo unitario, individuare la pena base per il più grave reato nella sua entità antecedente alla diminuente per il rito abbreviato, applicare gli aumenti per ciascun reato satellite e infine applicare sulla pena globale la diminuente per il giudizio abbreviato.
Norme richiamate
istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
norma richiamata come titolo dell'istanza dinanzi al giudice dell'esecuzione; non disciplina direttamente il calcolo, ma è il fondamento procedurale dell'istanza che ha portato alla rideterminazione della pena
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838; Sez. 1, n. 20495 del 7/04/2022; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Rv. 259030
principio di diritto applicato: nella riconosciuta continuazione fra reati accertati in distinti giudizi abbreviati la pena base del più grave reato deve essere considerata nella misura precedente all'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato; su tale pena si calcola l'aumento per continuazione e solo alla fine si applica la diminuente per il rito abbreviato all'intero ammontare
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra condanne emesse con distinti riti abbreviati, non si deve prendere come base la pena già scontata della diminuzione: la pena base del reato più grave va considerata prima della diminuzione prevista per il rito abbreviato
- Sull'entità così determinata della pena base va applicato l'aumento per continuazione per i reati satellite; soltanto dopo aver calcolato il cumulo con gli aumenti si applica la diminuente per il rito abbreviato sull'intero ammontare
- Se in precedenza sono stati operati cumuli tra reati, il giudice dell'esecuzione deve prima 'scorporare' quei cumuli e ricostituire un cumulo unitario per effettuare correttamente i calcoli
- L'omissione di questo procedimento (prendere la pena già ridotta come base o non scorporare cumuli precedenti) costituisce errore di diritto che può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo calcolo
- Nei casi analoghi, il difensore può validamente impugnare la determinazione del trattamento sanzionatorio chiedendo che il giudice esegua i calcoli seguendo il principio sopra indicato
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