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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22613/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo, della domanda di ammissione di un credito professionale vantato da un architetto nei confronti di una società poi fallita. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provato il conferimento dell'incarico professionale e attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante un valore non sufficiente, anche perché non ritenuta idonea come ricognizione di debito della società. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c. e omessa motivazione, sostenendo che la copiosa documentazione prodotta dimostrava lo svolgimento di attività professionale per molti anni, in più settori, nell'interesse della società e che il credito poteva essere provato anche per presunzioni, senza necessità di un incarico formale o di una ricognizione di debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la rilevanza probatoria della documentazione prodotta sul presupposto che mancasse un incarico formale ed espresso. Ha affermato che il rapporto di prestazione d'opera professionale non richiede necessariamente un conferimento in forma espressa o formale e che l'esistenza dell'incarico può essere desunta anche in via presuntiva dall'esecuzione delle prestazioni. Ha inoltre chiarito che la mancata ricognizione di debito non impedisce di provare aliunde il credito. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    La Corte lo richiama nel quadro della prestazione d'opera, ma precisa che il credito professionale non esige necessariamente un incarico formale espresso e può risultare anche per presunzioni dall'esecuzione dell'attività svolta.

  • art. 2224 c.c.

    È richiamato per affermare che l'esecuzione delle prestazioni professionali può essere valorizzata ai fini della prova presuntiva del rapporto e del credito.

Massime di principio

  • Quando sia contestata l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, grava su chi pretende il compenso l'onere di provare il conferimento dell'incarico, anche mediante presunzioni.
  • Il conferimento dell'incarico professionale non richiede necessariamente una forma espressa o un atto scritto, potendo essere desunto dal complesso delle circostanze e dall'effettivo svolgimento delle attività professionali.
  • Il giudice di merito deve valutare globalmente gli elementi indiziari offerti dalla parte; è censurabile in cassazione la motivazione che ometta di esaminare fattori con oggettiva e decisiva attitudine probatoria.
  • La mancata ricognizione di debito da parte del preteso debitore non esclude che il credito possa essere dimostrato con altri mezzi di prova, inclusa la prova presuntiva.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAccertamento del passivo
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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