Sentenza del 24/09/2019 n. 3397 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. L'accertamento aveva recuperato a tassazione ricavi qualificati come redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale abituale, sulla base dei dati comunicati dai sostituti d'imposta e delle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria. B.G. contestava l'erronea qualificazione del controllo come automatizzato, la carenza di motivazione dell'avviso e l'errata attribuzione a suo carico dell'onere di provare l'inesistenza dei redditi accertati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento e legittimo il ricorso dell'Amministrazione ai dati dell'anagrafe tributaria e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, anche in presenza di omessa dichiarazione dei redditi. Gli elementi acquisiti sono stati considerati sufficienti a fondare l'accertamento, mentre il contribuente non ha negato l'effettiva esecuzione dei rapporti né ha fornito una prova idonea dell'inesistenza o della minore entità dei ricavi. La produzione degli estratti conto non è stata ritenuta sufficiente, poiché il pagamento avrebbe potuto essere effettuato con modalità diverse dal bonifico. B.G. è stato inoltre condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973
Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dall'art. 39, bensì dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o acquisiti, utilizzando qualsiasi elemento probatorio e anche un metodo induttivo.
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
La sentenza richiama la legittimità dell'accertamento parziale fondato su dati risultanti dall'anagrafe tributaria e sui riscontri delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973
La pronuncia richiama la distinzione tra le presunzioni ordinarie, soggette ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, e le cosiddette presunzioni "supersemplici" utilizzabili nei casi di omessa dichiarazione.
Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 14930 del 15 giugno 2017
Il principio richiamato stabilisce che, in caso di omessa dichiarazione, gli elementi acquisiti dall'Amministrazione possono determinare un'inversione dell'onere della prova, imponendo al contribuente di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, l'Amministrazione può ricostruire il reddito anche sulla base di dati presenti nell'anagrafe tributaria, comunicazioni dei sostituti d'imposta e altri elementi comunque acquisiti.
- In tale situazione l'accertamento può essere fondato anche su presunzioni meno rigorose rispetto a quelle normalmente richieste, purché gli elementi disponibili siano concretamente riferibili al contribuente.
- Una volta che l'Ufficio abbia indicato specifici rapporti o compensi risultanti dai dati dei sostituti d'imposta, spetta al contribuente contestare puntualmente l'esistenza delle prestazioni, l'importo dei compensi o la loro imputabilità fiscale.
- La semplice produzione di estratti conto privi dei relativi accrediti non dimostra necessariamente l'inesistenza dei compensi, perché il pagamento può essere avvenuto con strumenti diversi dal bonifico o può riguardare rapporti non adeguatamente contestati.
- Per superare un accertamento di questo tipo è generalmente necessario fornire una prova documentale e specifica, come la negazione del rapporto, la mancata esecuzione della prestazione, l'erroneità dei dati del sostituto d'imposta, la restituzione delle somme o la loro diversa qualificazione fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 1006 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 1015 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 1177 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 1330 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →