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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50464/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) e lett. c) c.p.p. della sentenza di condanna per bancarotta impropria e cagionamento del dissesto commessi quale amministratore della Andrea Merzario S.p.A.; dedotta la novità di elementi che avrebbero dimostrato una diversa dinamica fattuale e l'inconciliabilità tra la condanna e una precedente assoluzione in altro procedimento (relativo alla B&G S.p.A.). Inoltre censurata la declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 634 c.p.p., per avere la Corte territoriale valutato i presunti "nova" de plano senza esperire il contraddittorio e le forme del dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non indicassero quali fossero i "nuovi" elementi probatori né il loro oggetto; inoltre ha confermato la valutazione della Corte d'appello di Brescia secondo cui l'allegata inconciliabilità tra le sentenze riguarda fatti diversi (due società distinte) e non configura un'incompatibilità oggettiva dei fatti storici accertati. Anche la richiesta fondata su presunte nuove prove (art. 630 lett. c) è stata considerata generica e esplorativa. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    comma 1, lett. a) e lett. c)

    La norma disciplina i motivi di revisione: lett. a) per l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili e lett. c) per l'emersione di nuove prove. La Corte ha ritenuto che l'inconciliabilità richiede incompatibilità oggettiva dei fatti accertati e che le nuove prove devono essere specificate nel loro contenuto e rilevanza, non limitandosi a deduzioni generiche.

  • art. 634 c.p.p.

    Consente alla Corte di pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta di revisione; la Corte territoriale ha legittimamente deciso de plano l'inammissibilità per genericità e mancata indicazione dei nova, conformemente al potere di valutazione preliminare previsto dall'articolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali e la misura o il giudizio sulle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato o inammissibile; applicata qui con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018 (Delbono, Rv. 273749)

    Principio secondo cui l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili va valutata con riferimento a un'obiettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati; la Corte ha applicato tale principio per escludere la rilevanza della precedente assoluzione, trattandosi di fatti relativi a società diverse.

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione della revisione è indispensabile indicare con precisione i "nova" (nuove prove o fatti) e il loro oggetto, spiegando la rilevanza probatoria concreta rispetto alla decisione irrevocabile impugnata; affermazioni generiche o esplorative sono inammissibili.
  • Il concetto di "inconciliabilità" tra sentenze irrevocabili richiede un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici dichiarati nelle diverse sentenze: sentenze su fatti relativi a società o vicende diverse difficilmente costituiscono motivo di revisione per inconciliabilità.
  • La Corte può decidere in sede di ammissione (ex art. 634 c.p.p.) senza esperire il dibattimento se la richiesta risulta manifestamente generica o infondata; non ogni valutazione de plano costituisce violazione del diritto al contraddittorio.
  • Le richieste basate su dichiarazioni rese in procedimenti estranei devono dimostrare perché tali dichiarazioni siano direttamente conoscibili e rilevanti per la vicenda oggetto di revisione; altrimenti si configurano come indagini esplorative non ammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, conseguenze economiche per il ricorrente (spese e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è necessaria cautela prima di proporre istanze di revisione prive di specificità.

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