Cassazione Civile, Ordinanza n. 20314/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio traeva origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Firenze, della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da un cittadino del Togo; la Corte d'appello di Firenze aveva poi confermato il rigetto. Avverso tale sentenza il richiedente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i contenuti dei motivi di impugnazione. Nel corso del procedimento in cassazione, il Ministero dell'interno depositava un atto soltanto finalizzato alla partecipazione alla discussione orale. Successivamente il ricorrente dichiarava di rinunciare all'impugnazione con atto sottoscritto dal difensore, notificato e depositato prima dell'adunanza camerale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno, perché nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato, non essendo sufficiente un atto destinato alla sola discussione orale. Ha poi preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'adunanza camerale e ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre precisato che la mancata accettazione della rinuncia da parte dell'intimato non impediva l'estinzione, anche in considerazione dell'irrituale costituzione del Ministero e del fatto che l'accettazione rileva solo ai fini delle spese. Il provvedimento impugnato è così passato in giudicato.
Norme richiamate
La rinuncia all'impugnazione, se intervenuta prima dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del procedimento.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte dell'intimato rileva esclusivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese, non come condizione dell'estinzione quando questa sia già perfezionata.
Massime di principio
- Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria richiede la rituale costituzione mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; non è sufficiente il solo deposito di un atto per la discussione orale.
- La rinuncia all'impugnazione, se effettuata prima dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- La mancata accettazione della rinuncia non impedisce l'estinzione del processo quando la rinuncia sia validamente intervenuta; l'accettazione assume rilievo solo sul piano delle spese processuali.
- L'irrituale costituzione dell'intimato può escludere il diritto al rimborso delle spese processuali.
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