Cassazione Civile, Ordinanza n. 29578/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa, essendo stata accettata dal controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, in presenza dell'adesione della controparte, non viene pronunciata condanna alle spese. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia giunta in Cassazione aveva ad oggetto l'impugnazione proposta avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. L'atto risulta accettato dalla controparte resistente. Non emergono dal testo i fatti sostanziali originari della lite né i motivi del ricorso, poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla rinuncia sopravvenuta.
Norme richiamate
la condanna alle spese non è pronunciata
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e non si pronuncia la condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dal controricorrente, la Corte non provvede alla condanna alle spese.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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