Sentenza del 23/10/2015 n. 21614 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte di registro e INVIM, determinate sulla differenza tra il valore indicato nella scrittura privata preliminare di vendita e quello risultante dal successivo atto pubblico. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'illegittimità dell'acquisizione della scrittura privata, rinvenuta durante una perquisizione penale e trasmessa all'Amministrazione finanziaria, sostenendo che mancasse un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo fiscale del documento; dall'altro, ha invocato il giudicato esterno formatosi su una diversa controversia relativa a un'altra scrittura acquisita nella medesima perquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno perché la precedente sentenza riguardava una diversa scrittura privata e non accertava lo stesso fatto, ma si limitava a qualificare giuridicamente come illegittimo il possesso del documento. Ha inoltre ritenuto legittima l'acquisizione della scrittura oggetto del giudizio: il sequestro era stato regolarmente eseguito e convalidato nell'ambito di un'indagine penale, mentre la successiva trasmissione alla Polizia tributaria e all'Amministrazione finanziaria era avvenuta su disposizione del pubblico ministero, nell'ambito della collaborazione istituzionale prevista dalla legge. La Corte ha quindi ritenuto legittima la registrazione d'ufficio e il recupero delle maggiori imposte. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 15, comma 1, n. 2
Prevedeva la registrazione d'ufficio, previa riscossione dell'imposta, delle scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando l'Amministrazione finanziaria ne fosse venuta legittimamente in possesso.
La Corte ha interpretato la nozione di legittimo possesso alla luce delle concrete modalità di acquisizione del documento, ritenendo sufficiente un sequestro penale regolarmente eseguito e convalidato, seguito dalla trasmissione autorizzata alla Polizia tributaria e all'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 15, comma 1, lett. b
La registrazione d'ufficio può riguardare documenti acquisiti in base a una legge che autorizzi il sequestro oppure visionati dall'Amministrazione finanziaria durante accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi.
La disposizione, pur non essendo direttamente applicabile ratione temporis, è stata utilizzata come criterio interpretativo della nozione di legittimo possesso, confermando la rilevanza di un'acquisizione documentale autorizzata dalla legge o dall'autorità giudiziaria.
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 32
Prevede la collaborazione istituzionale tra gli organi di polizia tributaria e l'autorità giudiziaria.
La Corte ha ritenuto che la trasmissione della documentazione alla Polizia tributaria, espressamente demandata dal pubblico ministero, rientrasse nella collaborazione istituzionale e rendesse legittimo il successivo utilizzo fiscale del documento.
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 25
Non si può procedere, salvo i casi previsti dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e degli altri libri utilizzati nell'esercizio del commercio o dell'industria.
La limitazione riguarda specificamente i libri e i documenti necessari all'attività commerciale o industriale. Non si estende alle scritture private rinvenute presso il domicilio del contribuente che non abbiano tale funzione, come la promessa di vendita esaminata.
Disciplina l'autorità del giudicato.
Il giudicato esterno è invocabile soltanto quando la precedente decisione abbia accertato lo stesso fatto o punto fondamentale, comune alle due controversie, e non quando riguardi un documento diverso o una mera qualificazione giuridica non coincidente con l'oggetto del nuovo giudizio.
Cass. civ., Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916
La pronuncia è stata richiamata per i principi sul giudicato esterno, ma la Corte ha ritenuto improprio il richiamo perché nella fattispecie non vi era identità del fatto decisivo accertato.
Massime di principio
- Un documento sequestrato nell'ambito di un'indagine penale può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria quando il sequestro sia stato eseguito legittimamente e la trasmissione agli organi tributari sia stata autorizzata o disposta dall'autorità giudiziaria.
- La contestazione dell'utilizzabilità fiscale di un documento richiede la prova concreta dell'irregolarità del sequestro o della successiva trasmissione; non è sufficiente sostenere che l'acquisizione sia avvenuta originariamente per finalità penali.
- Il giudicato esterno opera solo in presenza di identità sostanziale del fatto o della questione decisiva tra i due giudizi. Una sentenza relativa a un documento diverso, anche se acquisito nella stessa operazione, normalmente non preclude il nuovo giudizio.
- Le limitazioni al sequestro previste per i libri e i documenti aziendali non si applicano automaticamente a ogni scrittura privata rinvenuta presso il domicilio del contribuente.
- Una scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso può essere registrata d'ufficio se l'Amministrazione ne è entrata legittimamente in possesso, con conseguente recupero delle imposte dovute.
- Quando la censura riguarda una specifica irregolarità processuale o una diversa qualificazione dell'atto, il contribuente deve averla dedotta tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; questioni nuove non adeguatamente sollevate possono risultare inammissibili o irrilevanti in Cassazione.
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