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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21574/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dal frammento disponibile emerge un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28/10/2025. Il ricorrente deduce due motivi qualificati come generici, riferiti in sostanza al giudizio di responsabilità e asseritamente affetti da vizi logici o giuridici della motivazione. Il testo, però, è fortemente corrotto e non consente di ricostruire con precisione né i fatti storici né il capo di imputazione, salvo che si tratta di un'impugnazione contro una pronuncia di appello sfavorevole all'imputato. La Corte rileva che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo richiama inoltre la necessità di verificare che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre motivi generici sul giudizio di responsabilità, senza specifiche censure logiche o giuridiche, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso in cui la causa di inammissibilità non sia a lui imputabile a titolo di colpa.
  • Il controllo di legittimità richiede censure specifiche e verificabili; doglianze meramente assertive o non intellegibili non consentono alla Corte di esercitare un sindacato effettivo sulla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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