Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18072/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e, non essendovi opposizione della controricorrente, dichiara estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo l’integrale compensazione delle spese. Non viene esaminato il merito dei tre motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto di lavori per la costruzione di una strada stipulato tra un ente territoriale e una società appaltatrice. In sede arbitrale era stato emesso un lodo, sottoscritto il 28.10.2013, che aveva accolto in parte le domande della società e aveva condannato l’ente al risarcimento dei danni per ritardato collaudo e al pagamento della rata di saldo. L’ente ha proposto impugnazione davanti alla Corte d’appello ex art. 829 c.p.c. chiedendo la nullità del lodo; la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione e condannato l’ente alle spese. Contro tale sentenza l’ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma in corso di giudizio ha rinunciato al ricorso. La società controricorrente non si è opposta alla declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    richiamato quale base dell'impugnazione del lodo arbitrale proposta davanti alla corte d'appello

  • art. 380bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di estinzione del processo in sede di legittimità dopo la rinuncia al ricorso

  • art. 390 c.p.c.

    indicato come norma che disciplina la rinuncia al ricorso e gli effetti estintivi del processo

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di estinzione del processo e la regolazione delle spese

  • cod. proc. civ.

    richiamato in relazione alla disciplina processuale applicata

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove non vi sia opposizione della parte controricorrente, comporta la declaratoria di estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non decide sul merito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.