Cassazione Penale, Ordinanza n. 38707/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ravenna, emessa quale giudice dell'esecuzione, che aveva: revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due precedenti sentenze, ritenendo che nel quinquennio successivo al loro passaggio in giudicato fosse stato commesso un altro delitto definito con ulteriore sentenza irrevocabile; rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione della pena relativa a una delle sentenze originarie; rigettato, infine, la domanda di riconoscimento della continuazione tra due delle sentenze richiamate. Con il ricorso si denunciavano: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma 1, n. 1, e 164, comma 4, c.p., sostenendo l'erroneità della revoca del beneficio; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione della pena ex art. 172 c.p.; 3) violazione di legge per il diniego della continuazione tra due sentenze, deducendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo manifestamente infondati e il terzo inammissibile perché generico e volto a ottenere una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., poiché nel periodo di prova quinquennale il condannato aveva commesso un altro delitto per il quale era intervenuta condanna irrevocabile. Ha inoltre affermato che, ai fini della prescrizione della pena, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto della revoca del beneficio e, quindi, dalla sentenza successiva che ha reso eseguibile la pena. Quanto alla continuazione, ha rilevato che le censure erano meramente reiterative di doglianze di merito già disattese e chiedevano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la sospensione condizionale della pena va revocata se, nel termine di prova, il condannato commette un delitto per il quale riporti condanna irrevocabile
richiamato dalla difesa in tema di sospensione condizionale; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto
la prescrizione della pena decorre dalla irrevocabilità della sentenza che fa da presupposto alla revoca del beneficio, ossia da quando la pena diviene eseguibile
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando, entro il periodo di prova, il beneficiario commette un ulteriore delitto e sopravvenga condanna irrevocabile per tale fatto, anche se il beneficio era stato concesso in più sentenze distinte.
- Ai fini della prescrizione della pena resa eseguibile dalla revoca del beneficio, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che integra la causa di revoca, non dalla data delle sentenze originarie che avevano concesso la sospensione.
- Le doglianze sulla continuazione sono inammissibili in cassazione quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito, senza evidenziare reali violazioni di legge.
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti la revoca del beneficio sulla base del fatto che una delle sentenze di concessione fosse già irrevocabile, se la revoca dipende dalla commissione di un reato successivo accertato con altra sentenza irrevocabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38683/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38684/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38685/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38687/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38692/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38693/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →