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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31417/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di appello che aveva negato la pena pecuniaria sostitutiva è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice del merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello deducendo un unico motivo: lamentava la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve. Secondo la difesa, il giudice di appello avrebbe motivato il diniego facendo riferimento alle sole condizioni economiche dell'imputato, con conseguente violazione dei criteri legali di applicazione della sanzione sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice può negare la pena pecuniaria sostitutiva anche quando l'imputato versi in disagiate condizioni economiche, se formula un giudizio prognostico negativo sulla solvibilità e sulla capacità di adempimento, fondato su elementi di fatto. Nel caso concreto, il diniego era sorretto dal fatto che l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elemento ritenuto indicativo dell'incapacità di pagamento della somma risultante dalla conversione della pena.

Norme richiamate

  • art. 535 c.p.p.

    È richiamato solo in via implicita per la condanna alle spese processuali; dal testo emerge la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 24 Cost.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può negare la pena pecuniaria sostitutiva anche quando l'imputato versi in condizioni economiche disagiate, purché il diniego sia sorretto da una prognosi negativa, fondata su elementi di fatto, circa la solvibilità e la concreta capacità di adempiere.
  • Non è configurabile una violazione di legge quando il giudice di merito motivi il diniego della pena pecuniaria sostitutiva non in astratto, ma sulla base di circostanze concrete che facciano ritenere improbabile il pagamento della somma derivante dalla conversione della pena.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere valorizzata, nel complessivo quadro fattuale, come indice della incapacità dell'imputato di far fronte al pagamento richiesto dalla pena sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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