Cassazione Penale, Sentenza n. 30454/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame volta a ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. di Ragusa. La difesa ha dedotto: (1) violazione di legge per la mancata e tempestiva trasmissione al Tribunale del riesame del verbale di individuazione fotografica e delle fotografie allegate, atti fondamentali utilizzati dal G.I.P. per valutare la gravità indiziaria; (2) vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame omesso di valutare le incongruenze tra la descrizione resa dalla persona offesa (altezza, presenza di evidenti tatuaggi, conformazione del volto e della barba) e l'aspetto dell'indagato, impedendo così un'effettiva valutazione della portata dell'individuazione fotografica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il P.M. non aveva trasmesso, prima dell'udienza di riesame, il verbale di individuazione fotografica e il fascicolo fotografico utilizzati dal G.I.P.; tale incompletezza è stata considerata equivalente all'omesso invio ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., con la conseguenza della perdita di efficacia della misura cautelare. Poiché l'individuazione fotografica costituiva l'elemento indiziario decisivo contro l'indagato, la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame sia l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ragusa, dichiarando inefficace la misura cautelare e disponendo l'immediata liberazione di Fidone Kevin, se non custodito per altra causa.
Norme richiamate
Disciplina l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame degli atti che il P.M. ha sottoposto al G.I.P. per la richiesta di misura; il comma 10 stabilisce la perdita di efficacia della misura cautelare se gli atti utilizzati per l'emissione della custodia non sono trasmessi, salvo che si tratti di atti irrilevanti e noti alle parti.
Norma procedurale citata in relazione alla correttezza della formazione del procedimento di riesame e alla necessità che il Tribunale riceva il compendio indiziario oggetto dell'impugnazione; la mancata trasmissione può incidere sulle garanzie difensive.
Giurisprudenza di riferimento (esempi citati nella sentenza)
La Corte richiama precedenti secondo cui il parziale invio di atti utilizzati per l'emissione della custodia cautelare è equiparato all'omesso inoltro con applicazione della sanzione prevista dall'art. 309, comma 10; si riconosce tuttavia un'eccezione quando gli atti mancanti siano di nessuna rilevanza probatoria e già noti alle parti.
Massime di principio
- L'obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti che il P.M. ha prodotto al G.I.P. è stringente: la mancata o parziale trasmissione può determinare la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p.
- Quando l'atto non trasmesso è l'elemento indiziario centrale (es. individuazione fotografica), la sua assenza impedisce al giudice del riesame di valutare le censure difensive e normalmente comporta l'annullamento senza rinvio della misura.
- Esiste un'eccezione limitata: se gli atti mancanti sono irrilevanti o già pienamente noti alle parti, la sanzione può non applicarsi; spetta però all'organo procedente dimostrare tale irrilevanza o conoscenza.
- La difesa deve tempestivamente richiedere la produzione degli atti fondamentali (verbali di individuazione, fotografie, ecc.) e documentare eventuali incongruenze tra la descrizione della vittima e l'aspetto dell'indagato (altezza, tatuaggi, tratti somatici) per ottenere l'annullamento della misura se la mancata trasmissione ha pregiudicato il riesame.
- Il pubblico ministero deve curare la completa trasmissione del fascicolo al Tribunale del riesame prima dell'udienza; errori o ritardi documentabili possono portare alla perdita dell'efficacia della misura e alla scarcerazione dell'indagato.
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