Cassazione Civile, Sentenza n. 29406/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'intervento volontario della società semplice Studio Carbone e dell'interveniente Bonino nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ammesso l'eccezione di mancata titolarità del rapporto fatto valere da Franco Carbone nella fase monitoria, aveva ritenuto sussistere l'ineleggibilità di Carbone ai sensi dell'art. 2399 c.c. e aveva condannato Carbone alla restituzione degli emolumenti percepiti quale sindaco. I ricorrenti contestavano in particolare: l'inammissibilità dichiarata dell'intervento volontario (artt. 105 e 112 c.p.c.), l'errata valutazione sulla tardività dell'eccezione di mancata titolarità, la non corretta applicazione dell'art. 2399 c.c. circa l'ineleggibilità, e la riconducibilità alle persone fisiche (e non solo allo studio) delle somme corrisposte per la carica di sindaco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale: ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di primo grado e che è pertanto ammissibile l'intervento volontario del terzo (nella sue forme principale, litisconsortile e adesiva). Ha rigettato gli altri motivi di parte ricorrente (quindi ha confermato le valutazioni di merito sulla titolarità tardiva, sull'art. 2399 e sulle richieste di restituzione relative ai compensi nella sostanza). Quanto al ricorso incidentale del Fallimento, la Cassazione ha accolto in parte il primo motivo incidentale nella misura necessaria a rimuovere la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni collegate, rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino, che dovrà riesaminare la vicenda con il principio di diritto affermato (ammissibilità dell'intervento volontario nel giudizio di opposizione) e provvedere sulle spese.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'articolo per sostenere che, superata la fase monitoria, il giudizio di opposizione assume carattere di processo di cognizione ordinario, con conseguente applicazione delle norme sull'intervento previste per il processo ordinario
Richiamato insieme all'art.105 per affermare la piena applicabilità delle regole del processo ordinario all'opposizione a decreto ingiuntivo
Richiamato nel quadro delle deduzioni e delle memorie; la Corte ha comunque ritenuto che la contestazione sulla titolarità del credito non fosse sottoposta alla decadenza delle eccezioni formali
La Corte ha precisato che la mancanza di titolarità del diritto fatto valere è una difesa (presa di posizione negativa) e non una eccezione in senso stretto soggetta a decadenza ex art.167, comma 2
"altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza"
Applicata per valutare l'ineleggibilità del sindaco: il rapporto patrimoniale consistente nella partecipazione (70%) e nell'origine del credito a favore della società di cui è socio è stato ritenuto idoneo a compromettere l'indipendenza, integrando la causa di ineleggibilità prevista dalla lettera c)
Richiamato nella censura dei ricorrenti con riguardo alla qualificazione dei compensi come indebiti; la Corte di legittimità non ha accolto la censura sul punto
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla fondatezza delle prove e alla valutazione dell'accipiens dei pagamenti; la Corte ha ritenuto infondati i motivi collegati
Ricordato per il principio che, nelle società di persone, il socio risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali: motivo per cui le somme pagate allo studio possono essere reclamate nei confronti del socio
Richiamato nel discorso sulla natura del giudizio di opposizione e sulla disciplina dell'intervento in sede d'appello: la Corte distingue l'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di primo grado dall'assetto di limiti processuali propri dell'appello
Citato nel ragionamento sulla legittimazione dei terzi in sede di intervento in appello nella giurisprudenza, ma la Corte precisa che tale disciplina non esclude l'intervento volontario nel giudizio di opposizione considerato come giudizio di primo grado
Massime di principio
- Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è da considerarsi un processo di primo grado di cognizione: pertanto, una volta instaurata l'opposizione, si applicano le regole del processo ordinario, compresa l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo
- L'intervento volontario di una società o di un terzo nel processo di opposizione è in linea di principio ammissibile (nelle forme principali, litisconsortile o adesiva) se sussistono gli interessi processuali richiesti
- La contestazione della "titolarità" del credito fatta valere dal convenuto non è soggetta alla decadenza prevista per le eccezioni formali (art.167 c.p.c.) e può essere sollevata anche in fase successiva come difesa sulla sostanza del diritto fatto valere
- Per valutare l'ineleggibilità ex art.2399 c.c. occorre un apprezzamento concreto: non è solo la descrizione formale del rapporto a rilevare, ma la sussistenza di rapporti patrimoniali o continuità di prestazioni che compromettano l'indipendenza del sindaco (anche se l'attività è esercitata dal socio o collaboratore dello studio cui appartiene il sindaco)
- Nelle società di persone i soci possono essere chiamati a rispondere personalmente per obbligazioni sociali: il fatto che somme siano state corrisposte allo studio non esclude azioni di regresso o di restituzione verso il socio, se ne sussistono i presupposti
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