Cassazione Civile, Sentenza n. 29353/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita di un lotto di terreno (mancato pagamento di due annualità consecutive del prezzo). Deducevano in cassazione: 1) che il pagamento parziale effettuato in corso di causa escludeva la colpa e l'inadempimento; 2) che la clausola risolutiva espressa fosse vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e quindi nulla senza specifica sottoscrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la clausola risolutiva operava per effetto della dichiarazione dell'ISMEA al momento della citazione e che i pagamenti eseguiti successivamente in pendenza di giudizio non hanno impedito la risoluzione, essendo il mancato pagamento già integrato alla data della dichiarazione. Ha altresì ritenuto che la clausola risolutiva non sia vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., soprattutto se contenuta in atto pubblico/notarile e relativa a un adempimento di rilevante importanza. Il ricorso incidentale è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a eventuale ulteriore contributo unificato
Norme richiamate
art. 1181 c.c.
Riferito in relazione alla regolazione dell'adempimento e dell'effetto della clausola risolutiva; la Corte insiste sul carattere potestativo della risoluzione per inadempimento
art. 1456 c.c.
Norma sulla clausola risolutiva espressa: la Corte conferma che la risoluzione si verifica per la dichiarazione del creditore non inadempiente e che i pagamenti successivi alla dichiarazione non la impediscono
art. 1341 c.c.
La Corte esclude che la clausola risolutiva espressa sia una clausola "vessatoria" richiedente la specifica approvazione, specialmente se inserita in atto pubblico e relativa a un obbligo di primaria rilevanza
art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato quale parametro di censura per la violazione di legge dedotta nel ricorso in cassazione
art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Richiamato per la modalità di decisione della causa in camera di consiglio senza discussione orale
D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Applicato per l'eventuale obbligo di versamento di ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti in caso di rigetto
Massime di principio
- La clausola risolutiva espressa produce effetto mediante la dichiarazione del creditore: per impedire la risoluzione è necessario adempiere integralmente prima che il creditore dichiari di volersi avvalere della clausola
- Pagamenti parziali o tardivi effettuati dopo la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva (o dopo la notifica di citazione che la preannuncia) non impediscono la risoluzione, salvo che il creditore abbia inequivocabilmente rinunciato alla clausola
- Una clausola risolutiva inserita in atto pubblico/notarile e relativa a un obbligo essenziale del contratto non è di norma qualificabile come "vessatoria" ai sensi dell'art. 1341 c.c.; quindi non richiede la specifica sottoscrizione richiesta per le clausole vessatorie
- Chi si trovi in mora su obbligazioni contrattuali decisive deve intervenire rapidamente: l'adempimento tardivo è efficace solo fino al momento della dichiarazione del creditore di voler risolvere
- In contenziosi con enti pubblici o organismi assimilati, il contenuto di clausole poste a tutela dell'interesse istituzionale dell'ente è considerato legittimo e non automaticamente vessatorio
- Attenzione alle conseguenze processuali ed economiche del ricorso infondato: condanna alle spese e possibile obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo
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