Cassazione Civile, Sentenza n. 29356/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione al decreto ingiuntivo per il corrispettivo della fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico. Il resistente lamentava ritardo nell'adempimento (termine contrattuale fissato al 31.12.2010, messa in funzione avvenuta a marzo 2011) e la fornitura di due inverter modello Aurora in luogo dell'unico modello commissionato (Solar Max S10), con conseguente impossibilita di ottenere incentivi e contributi. Ha chiesto la revoca dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno.
La decisione
Il Tribunale d'appello ha riformato la decisione del Giudice di pace, accogliendo l'opposizione di Brunet e la domanda di risarcimento: ha rilevato l'inadempimento della società per il ritardo nella messa in funzione e per l'installazione di inverter diversi, con pregiudizio all'ottenimento degli incentivi. La Brianese Marmi ha impugnato in Cassazione con cinque motivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi inammissibili o infondati: il termine contrattuale del 31.12.2010 è vincolante non essendovi prova che fosse ancorato a una previsione normativa mobile; la qualificazione del rapporto come appalto è corretta perché la prestazione di fare era prevalente; la liquidazione delle spese professionali oltre i massimi tabellari è compatibile se adeguatamente motivata; i profili relativi all'omesso esame di fatti decisivi non sussistono poiché le circostanze contestate sono state valutate dal giudice di merito. Il ricorso è dunque respinto; la ricorrente è condannata alle spese processuali e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
D.L. 3/2010, art. 2-sexies
La Corte ha ritenuto che la proroga normativa dei termini per l'accesso agli incentivi non rilevasse se il contratto fissava un termine espresso per l'adempimento (31.12.2010) senza prevedere un rinvio automatico alla normativa; quindi il termine contrattuale è vincolante.
Codice civile, artt. 1655 e 1667
Sulla base dell'analisi contrattuale il rapporto è stato qualificato come appalto, poiché la prestazione di fare (installazione e messa in funzione) risultava prevalente rispetto alla mera cessione dei beni; conseguentemente l'azione per vizi e responsabilità ex art. 1667 c.c. è stata ritenuta proponibile e tempestiva.
D.M. 55/2014, art. 4, comma secondo
La Corte ha precisato che la tabella A fornisce valori minimi, medi e massimi 'di regola' ma il giudice conserva un potere discrezionale di aumentare o diminuire il compenso oltre la forbice, purché lo scostamento sia adeguatamente motivato e controllabile in sede di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio per omesso esame di fatto decisivo richiede che il fatto rilevante non sia stato valutato dal giudice. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che i fatti contestati fossero stati comunque considerati e motivatamente valutati dal giudice di merito, rendendo inammissibile la censura.
D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La sentenza dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, con riferimento alle norme che disciplinano il contributo nelle impugnazioni civili.
Codice civile, art. 1362 e ss. (criteri di interpretazione contrattuale)
La Corte ha richiamato che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; la ricorrente non ha indicato regole di interpretazione o vizi motivazionali tali da consentire sindacato in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se un contratto fissa espressamente un termine di adempimento, quel termine è vincolante e non viene automaticamente modificato da successivi mutamenti normativi, salvo che il contratto preveda un rinvio esplicito alle disposizioni di legge.
- La qualificazione di una fornitura con posa in opera come vendita o appalto dipende dalla prevalenza della prestazione: se la prestazione di fare (lavoro, installazione, messa in funzione) è centrale rispetto alla mera consegna dei beni, si configura un appalto.
- Il committente può chiedere il risarcimento se il ritardo o la fornitura di componenti diversi impediscono l'ottenimento di benefici normativi (incentivi), purché tali vizi siano provati e l'azione sia tempestiva ai sensi delle norme sui vizi dell'opera.
- Le valutazioni di fatto e l'apprezzamento della prova effettuati dal giudice di merito non sono sindacabili in Cassazione salvo errori di diritto, vizio di motivazione o mancata applicazione dei criteri legali di interpretazione.
- Nella liquidazione degli onorari forensi i parametri tabellari sono indicativi e il giudice ha discrezionalità motivata a discostarsene; in sede di impugnazione tale discrezionalità è sindacabile solo nei limiti della motivazione.
- La censura per omesso esame di fatto (art. 360 c.p.c. n.5) richiede che il fatto decisivo non sia stato affatto considerato dal giudice; se il punto è stato esaminato e valutato, la censura è inammissibile.
- Per contestare efficacemente in Cassazione la qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale occorre indicare i canoni di interpretazione applicati e mostrare come il giudice si sia discostato da essi o abbia motivato in modo illogico.
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