Cassazione Civile, Sentenza n. 29482/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Veneto che aveva ritenuto nullo l'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione valida, in particolare sostenendo che l'incarico dirigenziale del sottoscrittore (dott. Marco Cera) fosse scaduto. Il ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), lamentando errore di giudizio sul punto della legittimità della sottoscrizione/delega.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato l'errore di giudizio della CTR: l'Amministrazione ha prodotto documentazione (incarico dirigenziale, provvedimento di proroga e ruolo del personale) idonea a dimostrare la validità dell'incarico e della proroga fino al 28/9/2011. La Cassazione ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sezione staccata di Mestre, per decidere nel merito e per pronunciare sulle spese, disponendo un nuovo esame in diversa composizione.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione dell'avviso da parte del capo o di un delegato nominativo è requisito essenziale; in caso di contestazione l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega. Una delega generica che indichi solo la qualifica senza il nominativo del delegato può essere nulla.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
In caso di contestazione della legittimità della sottoscrizione, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti che giustificano la validità dell'atto (es. esistenza della delega o del provvedimento di proroga/incarico).
d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, art. 20
La figura del "reggente" (che sostituisce temporaneamente il dirigente) è idonea a sottoscrivere l'avviso se contempla le funzioni sostitutive previste dalla norma; la giurisprudenza ammette la validità dell'avviso se firmato dal reggente.
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 35
Richiamato nel caso per la qualificazione (imputazione) del reddito derivante dall'attività di amministratore di condomini; non incide direttamente sulla questione di legittimità formale dell'avviso ma costituisce il presupposto impositivo contestato.
Massime di principio
- La validità formale di un avviso di accertamento dipende dalla sottoscrizione: deve risultare che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un delegato nominativamente individuabile; la mera indicazione della qualifica non basta.
- Se il contribuente contesta la sottoscrizione, l'onere probatorio è dell'Amministrazione: questa deve produrre il provvedimento di delega o gli atti che dimostrino la legittima proroga/incarico anche in sede di gravame.
- La sottoscrizione da parte del "reggente" è comunque valida se il regime normativo consente la sostituzione temporanea del dirigente e se risulta l'esercizio delle funzioni sostitutive.
- In presenza di documentazione integrativa fornita dall'Amministrazione (es. incarichi, proroghe, ruoli), la Corte può ritenere sanata la carenza formale e rimandare la valutazione sul merito; perciò l'Amministrazione deve custodire e produrre sempre i provvedimenti di nomina/delega.
- Per il contribuente che intenda impugnare un avviso, è strategico verificare immediatamente la correttezza della sottoscrizione e chiedere all'Amministrazione la prova della delega/incarico; l'assenza di tale prova può comportare la nullità dell'atto.
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