Cassazione Penale, Sentenza n. 36876/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Napoli-Nord del 14 novembre 2018, irrevocabile il 24 novembre 2020, che aveva condannato l’interessata a cinque mesi di arresto e a 5.164 euro di ammenda. Con un unico motivo, la ricorrente deduceva vizio di motivazione per travisamento della prova e omessa valutazione di un atto decisivo, nonché inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 629-bis, 157 e 161 c.p.p. Sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non reperibile nel fascicolo processuale l’elezione di domicilio del 17 luglio 2015, con la quale aveva indicato l’indirizzo di via Lago Patria 4/D: l’atto, secondo la difesa, era stato rinvenuto nel fascicolo del pubblico ministero e la notificazione del decreto di citazione a giudizio, eseguita a un indirizzo diverso, sarebbe stata nulla. Il ricorso per cassazione, tuttavia, era stato presentato dal difensore di fiducia senza procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione soggettiva: ai sensi dell’art. 629-bis, comma 2, c.p.p., la richiesta di rescissione del giudicato deve essere presentata personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale; tale requisito, in forza del rinvio alla disciplina della revisione, è necessario anche per il ricorso per cassazione. Nel caso concreto la procura speciale non risultava rilasciata, menzionata nel ricorso né presente agli atti. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la doglianza sulla reperibilità dell’elezione di domicilio e sulla notificazione del decreto di citazione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Come recita il disposto dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rescissione del giudicato è presentata, “a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale”.
La richiesta di rescissione del giudicato può essere proposta dall’interessato personalmente oppure da un difensore munito di procura speciale; il difetto di tale legittimazione determina l’inammissibilità.
Sulla base del chiaro dato testuale della norma appena richiamata, si è costantemente predicato da questa Corte di legittimità che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale.
Per effetto del rinvio alla disciplina della revisione, anche il ricorso per cassazione in materia di rescissione del giudicato deve essere presentato dal difensore munito di procura speciale autenticata.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiarata l’inammissibilità, in assenza di una causa di esclusione della colpa, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella procedura di rescissione del giudicato, la richiesta deve essere proposta personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale; la presentazione da parte di un difensore privo di tale procura comporta l’inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva.
- Per il rinvio alla disciplina della revisione, il requisito della procura speciale autenticata vale anche per il ricorso per cassazione proposto nell’interesse del condannato contro la decisione sulla rescissione del giudicato.
- Quando il ricorso è inammissibile e non risulta l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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