Cassazione Penale, Ordinanza n. 40540/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 settembre 2024. Dal testo emerge che i ricorrenti hanno censurato la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, contestando in particolare l'apprezzamento del compendio probatorio e l'attendibilità delle testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze attengono a profili riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, adeguata e priva di vizi logici, come ritenuto nel caso di specie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure investissero soltanto la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, già esaminate dalla Corte di appello con motivazione congrua, logicamente coerente e fondata su corretti criteri di inferenza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino soltanto a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del compendio probatorio, poiché tali profili appartengono alla competenza esclusiva del giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata, logicamente coerente e fondata su criteri inferenziali corretti.
- La valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova, quando sorretta da argomentazione logica e non manifestamente illogica, non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla cassa delle ammende.
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