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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32877/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'istante aveva presentato alla Corte di appello una domanda volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. La Corte di appello aveva dichiarato l'istanza inammissibile, ritenendola una mera riproposizione di una precedente richiesta già respinta con ordinanza del 18 aprile 2023. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, sostenendo che la nuova domanda contenesse allegazioni di fatto e di diritto ulteriori, tali da giustificarne l'esame. In particolare, ha richiamato alcune statuizioni favorevoli adottate, con riferimento ai medesimi titoli esecutivi, nei confronti di coimputati; tale elemento, secondo la difesa, non era stato considerato nella precedente decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la prospettazione difensiva contenesse un elemento di novità idoneo a impedire la declaratoria de plano di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. e che la domanda dovesse essere esaminata in contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'esistenza di una decisione favorevole pronunciata nei confronti di un coimputato, in presenza di identità di condizione e dei medesimi titoli esecutivi, costituisse un elemento di novità capace almeno di imporre un aggravio motivazionale al giudice dell'esecuzione. Ha quindi escluso che l'istanza potesse essere dichiarata inammissibile de plano come mera riproposizione della precedente domanda. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, da svolgersi in contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La declaratoria de plano di inammissibilità dell'istanza in materia esecutiva non è consentita quando la nuova domanda presenti elementi di novità tali da richiedere almeno un aggravio motivazionale o una valutazione nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, una nuova istanza non può essere dichiarata inammissibile de plano come mera riproposizione di una domanda già respinta quando contenga allegazioni di fatto o di diritto nuove e rilevanti.
  • L'esistenza di una decisione favorevole adottata nei confronti di un coimputato può costituire un elemento di novità idoneo a imporre al giudice dell'esecuzione un aggravio motivazionale, ove ricorrano identità di condizione e medesimezza dei titoli esecutivi coinvolti.
  • Quando la nuova allegazione presenta un rilievo potenzialmente decisivo per la richiesta di riconoscimento della continuazione, la domanda deve essere valutata in contraddittorio e non può essere definita con una declaratoria di inammissibilità de plano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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