Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Alcuni partecipanti al condominio avevano citato il condominio davanti al Tribunale di Firenze chiedendo la declaratoria di nullità o illegittimità di una delibera assembleare del 4 aprile 2022. Il processo era stato sospeso in attesa della definizione di un precedente regolamento di competenza relativo ad altre cause tra le medesime parti; dopo la riassunzione, il condominio aveva chiesto, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la rimessione alla Corte di cassazione della questione sulla necessità dell'unanimità dei condomini per derogare al foro del luogo dell'immobile ex art. 23 c.p.c. Il Tribunale, con ordinanza del 24 settembre 2024, ha rigettato l'istanza. Il condominio ha quindi proposto regolamento di competenza articolando cinque motivi: 1) nullità del procedimento e difetto di legittimazione degli attori, con riflessi sulla competenza; 2) nullità del provvedimento per asserita decisione "a sorpresa" senza precisazione delle conclusioni; 3) erroneo richiamo a una precedente ordinanza di Cassazione e a decisioni di merito, ritenute indebitamente elevate a giudicato o indicate in modo inesatto; 4) violazione di numerose norme processuali e sostanziali, sostenendo che il Tribunale avesse ritenuto in modo errato che la deroga al foro ex art. 23 c.p.c. richiedesse l'unanimità e che una precedente ordinanza di Cassazione facesse stato in tutte le controversie tra le parti; 5) erronea qualificazione del giudizio ex art. 1137 c.c. come giudizio di mero accertamento, con conseguente pretesa inidoneità della sentenza a produrre effetti prima del giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse dotato di quella definitività/irretrattabilità che sola consente il regolamento, poiché non era stato preceduto dall'invito a precisare le conclusioni, aveva natura ordinatoria e lasciava impregiudicata la possibilità di una diversa valutazione della competenza nella decisione finale. Di conseguenza, i motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito; il processo è stato rimesso davanti al Tribunale di Firenze per la prosecuzione. Il condominio è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La richiesta di rinvio pregiudiziale non trasforma automaticamente il provvedimento che la esamina in una decisione definitiva sulla competenza.
La questione della deroga al foro territoriale è richiamata come oggetto del quesito pregiudiziale, ma non viene decisa nel merito in questa sede.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dei motivi di nullità e violazione di legge, ma non esaminati per l'inammissibilità del regolamento.
La controversia di merito riguarda l'impugnazione di una delibera condominiale.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
artt. 1362, 1353, 1354, 1388, 1392, 1421, 1422, 1399, 1460, 2699, 2700, 2701, 2901 c.c.
Richiamati dal ricorrente in modo cumulativo e articolato, ma non scrutinati per la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non esaminato nel merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro un provvedimento che abbia carattere realmente definitivo e irretrattabile sulla questione di competenza; non basta che la motivazione del giudice usi espressioni di apparente definitività.
- La definitività va desunta dal contenuto oggettivo del provvedimento e dal suo assetto processuale complessivo, non dalle sole formule testuali impiegate nella motivazione.
- Un provvedimento ordinatorio, non preceduto dall'invito a precisare le conclusioni e che disponga la prosecuzione del giudizio con attività istruttorie o di trattazione, non esprime di regola una decisione definitiva sulla competenza, poiché resta suscettibile di revisione nella sentenza finale.
- Quando il regolamento di competenza è inammissibile per difetto di definitività del provvedimento impugnato, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro l'ordinanza.
- La pendenza di una questione pregiudiziale o la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione non attribuisce di per sé al provvedimento del giudice di merito natura decisoria definitiva sulla competenza.
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