Cassazione Penale, Ordinanza n. 25027/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata esclusione della recidiva, ma la doglianza è stata ritenuta aspecifica e manifestamente infondata, perché non si confrontava con la reale ratio della decisione impugnata: la corte territoriale aveva infatti rilevato che il giudice di primo grado non aveva applicato alcun aumento per recidiva e aveva determinato la pena in misura prossima al minimo edittale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per indeterminatezza interna e difetto di correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata rimane ferma, con conferma della responsabilità penale già affermata nei gradi di merito per furto in abitazione aggravato; il motivo sulla recidiva è stato ritenuto non decisivo perché il giudice di merito non aveva operato alcun aumento di pena per tale ragione.
Norme richiamate
È il titolo di reato che emerge dal provvedimento come oggetto della condanna confermata; la Corte non si pronuncia sulla sua configurabilità, ma sulla sola ammissibilità del motivo di ricorso.
La recidiva è richiamata come oggetto dell'unico motivo di ricorso; la Corte evidenzia che non era stato applicato alcun aumento di pena per recidiva nei gradi di merito.
La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla aspecificità e sulla mancanza di correlazione del motivo con la motivazione della sentenza impugnata.
In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è intrinsecamente indeterminato e non si confronta con le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata.
- La censura sulla recidiva è priva di interesse o comunque aspecifica se la sentenza di merito non ha applicato alcun aumento di pena per tale circostanza.
- La deduzione di un vizio deve avere un rapporto diretto e puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; in difetto, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei limiti di legge.
Come è indicizzato
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