Cassazione Penale, Ordinanza n. 09777/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Savona che aveva applicato la pena su richiesta delle parti, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., lamentando in particolare l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Dalla motivazione emerge che il ricorso mirava sostanzialmente a contestare la qualificazione giuridica operata nella sentenza di patteggiamento e, implicitamente, a sollevare un profilo di mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per specifiche violazioni di legge tassativamente previste; non è quindi ammissibile censurare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né formulare doglianze aspecifiche sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo che si tratti di errore manifesto, immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Constatata l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento limita l'impugnabilità per cassazione alle sole violazioni di legge tassativamente previste; non consente ricorsi generici o non immediatamente riconducibili ai casi ammessi, compresa la doglianza sulla qualificazione giuridica salvo errore manifesto.
Nel rito applicativo della pena, la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è di per sé deducibile in cassazione se non nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il giudice mantiene però il potere-dovere di prosciogliere quando l'innocenza risulti evidente dagli atti.
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e immediatamente percepibile senza margini di opinabilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non sono deducibili censure che esulino da tali ipotesi.
- Nel patteggiamento il giudice non è tenuto a una specifica motivazione sulla responsabilità, poiché l'accordo implica un riconoscimento della stessa da parte dell'imputato, salvo il dovere di prosciogliere se dagli atti emerge in modo evidente l'innocenza.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente rilevabile e del tutto privo di margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- Il ricorso che denunci la violazione di legge in modo aspecifico o non autosufficiente, senza far emergere immediatamente il vizio dalla sentenza e dai capi di imputazione, è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni per escludere la colpa nella proposizione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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