Cassazione Penale, Sentenza n. 17910/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omessa dichiarazione IRES relativa al 2012 (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), deducendo vizio di motivazione sulla quantificazione della base imponibile e, in particolare, sulla negata ammissione delle deduzioni per i "costi occulti" (manodopera non contabilizzata). Si contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto non provata l'esistenza del personale in forza al momento dell'accertamento (accesso della G.d.F. nel 2015) e avesse disatteso la consulenza tecnica della difesa (prof. Matteuzzi), fondata su dati contabili 2000-2011, nonché la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali sulla valutazione dei costi non contabilizzati.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per reiterazione di censure già motivatamente rigettate dalla Corte d'appello. Ha condiviso il giudizio di merito secondo cui, in assenza di scritture contabili obbligatorie e di documenti che comprovassero pagamenti o contratti di lavoro, non sussistevano elementi fattuali idonei a riconoscere i "costi occulti" richiesti. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha mai indicato un diverso calcolo che dimostrasse che, con l'ammissione di tali costi, l'imposta evasa sarebbe risultata sotto la soglia di punibilità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata per la fattispecie di omessa dichiarazione. La Corte l'ha applicata confermando la condanna per l'omessa dichiarazione IRES 2012 una volta determinata l'imposta evasa sulla base della documentazione disponibile.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato quale riferimento formale per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; uso procedurale attestato negli atti, senza incidenza sul merito sostanziale.
Norma procedurale utilizzata per regolare le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In procedimenti per reati tributari, i costi non contabilizzati possono essere riconosciuti solo se esistono allegazioni fattuali specifiche e elementi probatori che rendano almeno ragionevole il dubbio sulla loro esistenza; mere deduzioni generiche o opinioni dell’esperto non sono sufficienti.
- L'assenza delle scritture contabili obbligatorie e la mancata produzione di documenti che dimostrino pagamenti o contratti di lavoro indeboliscono significativamente la richiesta di riconoscere "costi occulti".
- I periti che fondano le loro conclusioni su dati contabili di anni molto anteriori all'anno di imposta contestato devono fornire un collegamento fattuale credibile tra quei dati e la situazione relativa all'anno in esame; altrimenti le stime possono essere ritenute ipotetiche e inidonee.
- In appello la Corte di merito valuta sia la coerenza logica delle allegazioni sia la presenza di riscontri documentali: il ricorso in cassazione che si limiti a criticare la valutazione dei fatti senza proporre calcoli alternativi concreti rischia l'inammissibilità per genericità.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare alle spese e a sanzioni pecuniarie quando le censure reiterano motivi già valutati e non emergono vizi di diritto evidenti; pertanto è essenziale specificità nei motivi e nei rilievi di diritto.
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