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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21110/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 ottobre 2024. Dalla motivazione emerge che i ricorsi erano ritenuti intrisi di genericità e sostanzialmente riproduttivi dei motivi già dedotti in appello, senza una critica argomentata alla sentenza di secondo grado. Un ricorrente contestava l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite; l'altro censurava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata applicazione della particolare tenuità del danno e la mancata concessione delle pene sostitutive. La Corte rileva inoltre che il terzo motivo, relativo alle pene sostitutive, non si confrontava con la presenza di precedenti penali gravi e reiterati, valorizzati dai giudici di merito per escludere il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che i motivi fossero generici e non specifici ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p., perché si limitavano a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione delle doglianze già esposte in appello non integra una critica argomentata alla sentenza impugnata.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato in relazione alla attenuante della particolare tenuità del danno, già applicata insieme alle attenuanti generiche, rispetto alla quale non era stata chiarita l'ulteriore residua area applicativa.

  • art. 133 c.p.

    Non citato espressamente, ma la motivazione sul diniego delle pene sostitutive valorizza i precedenti e l'esigenza di un più specifico programma rieducativo e di maggior controllo, elementi tipici della valutazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere autonomi, specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la pedissequa riproduzione dei motivi di appello li rende soltanto apparenti e quindi inammissibili.
  • La censura sull'esclusione di un'aggravante o sulla concessione di attenuanti non può limitarsi ad affermazioni astratte: occorre indicare in modo puntuale l'errore logico o giuridico della decisione di merito e lo spazio applicativo residuo della doglianza.
  • La richiesta di pene sostitutive deve misurarsi con gli elementi sfavorevoli emersi in fatto, come precedenti penali gravi e reiterati, che possono giustificare il diniego del beneficio per l'esigenza di un programma rieducativo più stringente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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