Cassazione Penale, Ordinanza n. 21110/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 ottobre 2024. Dalla motivazione emerge che i ricorsi erano ritenuti intrisi di genericità e sostanzialmente riproduttivi dei motivi già dedotti in appello, senza una critica argomentata alla sentenza di secondo grado. Un ricorrente contestava l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite; l'altro censurava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata applicazione della particolare tenuità del danno e la mancata concessione delle pene sostitutive. La Corte rileva inoltre che il terzo motivo, relativo alle pene sostitutive, non si confrontava con la presenza di precedenti penali gravi e reiterati, valorizzati dai giudici di merito per escludere il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che i motivi fossero generici e non specifici ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p., perché si limitavano a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione delle doglianze già esposte in appello non integra una critica argomentata alla sentenza impugnata.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione alla attenuante della particolare tenuità del danno, già applicata insieme alle attenuanti generiche, rispetto alla quale non era stata chiarita l'ulteriore residua area applicativa.
Non citato espressamente, ma la motivazione sul diniego delle pene sostitutive valorizza i precedenti e l'esigenza di un più specifico programma rieducativo e di maggior controllo, elementi tipici della valutazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere autonomi, specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la pedissequa riproduzione dei motivi di appello li rende soltanto apparenti e quindi inammissibili.
- La censura sull'esclusione di un'aggravante o sulla concessione di attenuanti non può limitarsi ad affermazioni astratte: occorre indicare in modo puntuale l'errore logico o giuridico della decisione di merito e lo spazio applicativo residuo della doglianza.
- La richiesta di pene sostitutive deve misurarsi con gli elementi sfavorevoli emersi in fatto, come precedenti penali gravi e reiterati, che possono giustificare il diniego del beneficio per l'esigenza di un programma rieducativo più stringente.
Come è indicizzato
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