Sentenza del 13/07/2020 n. 14858 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato inammissibile per tardività. La contribuente è condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. La corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del DPR n.115/2002, art.13, comma 1-bis, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP 2004 relativi a ricavi non dichiarati. L'amministrazione aveva rilevato che il socio e legale rappresentante aveva erogato un prestito "a titolo gratuito" di Euro 180.860,00 non contabilizzato e, ritenendo che l'ampia liquidità societaria non giustificasse tale finanziamento gratuito, aveva presunto l'esistenza di ricavi in nero e invertito l'onere della prova a carico della contribuente, la quale non aveva dimostrato di aver sostenuto costi deducibili. Il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era depositata il 3 dicembre 2014, il termine lungo scadeva il 3 giugno 2015, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica solo il 31 luglio 2015.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13
articolo 13, comma 1 quater; comma 1-bis
Consente alla corte di liquidare le spese processuali e prevede la possibilità di imporre al ricorrente il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- I termini processuali per proporre impugnazioni sono rigorosi: la presentazione tardiva comporta l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dal merito delle questioni dedotte.
- Se un socio o rappresentante eroga un finanziamento non contabilizzato, l'amministrazione finanziaria può presumere che si tratti di ricavi occultati e invertire l'onere della prova a carico del contribuente.
- La provincia di liquidità della società non giustifica automaticamente l'assenza di un trattamento fiscale del finanziamento: è necessario dimostrare documentalmente la natura e la finalità del versamento (atto formale di prestito, condizioni, interessi, contabilizzazione e destinazione dei fondi).
- In assenza di prova documentale dei costi deducibili e della corretta contabilizzazione, le presunzioni dell'ufficio trovano agevole accoglimento.
- Chi impugna deve curare anche gli aspetti formali della notifica e della tempestività: conservare ricevute di deposito, prove di consegna e calcolare correttamente i termini è essenziale per evitare l'inammissibilità.
- La soccombenza comporta l'onere delle spese e può comportare, secondo il DPR 115/2002 art.13, l'obbligo di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 lug 2020Sentenza del 13/07/2020 n. 5408 - Comm. Trib. Prov. Napoli
- Sentenza · 13 lug 2020Sentenza del 13/07/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 13 lug 2020Sentenza del 13/07/2020 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 13 lug 2020Sentenza del 13/07/2020 n. 69 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 13 lug 2020Sentenza del 13/07/2020 n. 70 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 13 lug 2020Sentenza del 13/07/2020 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →