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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18949/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte prende atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dal controricorrente Ministero della Difesa; per effetto di ciò dichiara l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. e dispone che non vi sia luogo a provvedere sulle spese. La declaratoria di estinzione esclude anche l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal percorso professionale di un lavoratore già dipendente di imprese del settore telecomunicazioni, transitato poi alle dipendenze del Ministero della Difesa a seguito di una procedura di mobilità. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano rigettato le sue domande di pagamento di differenze retributive da asserito erroneo inquadramento e di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo di danno professionale, da demansionamento e da perdita di chance. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza d'appello. Nel testo della decisione di legittimità, tuttavia, i motivi non vengono esaminati nel merito perché il ricorrente ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    L'intervenuta rinuncia comporta l'estinzione del processo; se la rinuncia è accettata dal controricorrente, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In presenza di rinuncia accettata dal controricorrente, la Corte non provvede sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 202, n. 115

    La declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • Se la rinuncia è accettata dalla parte controricorrente, la Corte non provvede sulle spese del giudizio.
  • La dichiarazione di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.
  • Quando l'estinzione interviene per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure e resta assorbito ogni profilo relativo alla fondatezza delle domande originarie.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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