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Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. TO/L/N/2025/100224 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino il 7.10.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per studio in possesso in quello per motivi di lavoro; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, susseguente o consequenziale;

Giustizia amministrativa202503196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino che ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in quello per motivi di lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che, ai fini cautelari, il Collegio ha ritenuto oscure le attività svolte dal ricorrente nel periodo dal 2019 al 2025 e non sufficientemente certa la possibilità che la cooperativa offerente il lavoro potesse garantirgli una retribuzione, considerati i debiti fiscali e contributivi di importo molto elevato a suo carico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che gli elementi disponibili non offrissero adeguata consistenza alla pretesa cautelare: da un lato, risultavano del tutto oscure le attività svolte dal ricorrente tra il 2019 e il 2025; dall’altro, l’elevata esposizione debitoria fiscale e contributiva della cooperativa che avrebbe dovuto offrirgli il lavoro non consentiva di ritenere certa la capacità di garantire la retribuzione. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta in ragione dell’insufficiente consistenza degli elementi addotti a sostegno della pretesa, alla luce delle incertezze sull’attività del ricorrente e sulla concreta capacità retributiva del soggetto offerente il lavoro.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la conversione di un permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro non può essere sospensivamente accordata quando risultino non chiarite le attività svolte dal richiedente nel periodo rilevante e non sia adeguatamente comprovata la concreta capacità del datore o soggetto offerente di garantire la retribuzione.
  • L’elevata esposizione debitoria fiscale e contributiva del soggetto che offre il rapporto di lavoro può costituire, nella fase cautelare, un elemento idoneo a escludere la sufficiente certezza della concreta instaurazione o sostenibilità del rapporto lavorativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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