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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50296/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, condannata per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella qualità di legale rappresentante di una società, ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000. Contestava che il termine previsto per consentire il pagamento del debito tributario (tre mesi, prorogabili per altri tre) non cominci a decorrere dallo scadere del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate né consenta al giudice di prorogarlo per adeguarlo a un piano di rateizzazione (che può arrivare fino a cinque anni). Denunciava così una disparità di trattamento e una compressione del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), dovendo la rateizzazione impedire la fruizione della causa di non punibilità se il piano si estende oltre il termine processuale. Lamentava inoltre carenza di motivazione della corte di appello perché aveva richiamato ordinanze della Corte costituzionale dichiarative di manifesta inammissibilità ritenute non totalmente coincidenti con la questione sollevata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, richiamando le ord. Corte cost. n. 256/2017 e n. 126/2019, che avevano già dichiarato manifestamente inammissibili questioni sostanzialmente identiche, e valorizzando la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha censurato la genericità del ricorso (mancata confutazione della motivazione del rilievo delle precedenti ordinanze) e ha affermato che la proposta modifica dell'art. 13, comma 3, avrebbe implicato valutazioni discrezionali del legislatore non sindacabili per irragionevolezza. Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale contestata quale fattispecie applicata alla ricorrente (reato tributario) – la Corte non ha messo in discussione la configurabilità del reato né la condanna già pronunciata nei gradi inferiori.

  • art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74/2000

    art. 13, comma 3, d.lgs. 74 del 2000

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa al termine processuale per il pagamento del debito tributario: la disciplina è valutata come ambito di discrezionalità del legislatore e non come irragionevole rispetto al bilanciamento degli interessi in gioco.

  • art. 3 Cost.

    L'impugnante ha invocato profili di disparità di trattamento (art. 3). La Corte ha ritenuto che non sussista un vulnus tale da giustificare la dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata.

  • art. 24 Cost.

    L'impugnante ha sostenuto violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'assetto normativo non comporti una compressione costituzionalmente rilevante del diritto di difesa tale da invalidare la norma.

  • ord. Corte cost. n. 256/2017 e ord. n. 126/2019

    ord. n. 256 del 2017 e n. 126 del 2019

    Le ordinanze della Corte costituzionale hanno già dichiarato manifestamente inammissibili questioni analoghe; la Corte di cassazione ha ritenuto applicabili quelle valutazioni al caso di specie, escludendo la novità sostanziale delle censure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo, a seguito di dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza, del pagamento delle spese e del versamento alla cassa delle ammende: applicata per condannare la ricorrente a Euro 3.000,00.

  • ord. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata dalla Corte di cassazione in relazione ai criteri per l'irrogazione delle somme alla cassa delle ammende; utilizzata per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria nel caso di inammissibilità manifesta.

  • Sez. U, sent. Filardo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020)

    Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo

    Richiamata per affermare che nel giudizio di cassazione i vizi di motivazione non sono denunciabili con riferimento alle questioni di diritto salvo che non sia dedotta la violazione di legge; implica che contestazioni generiche della motivazione non sono idonee in cassazione.

Massime di principio

  • Le questioni di legittimità costituzionale già dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte costituzionale sono difficilmente riproponibili e, se sostanzialmente identiche, la Corte di cassazione le considera manifestamente infondate.
  • Un ricorso di cassazione deve affrontare puntualmente e motivatamente la decisione impugnata; deduzioni generiche o apodittiche sulla motivazione sono inammissibili e non convincenti.
  • Quando si censura la ragionevolezza di una scelta legislativa che bilancia interessi diversi (es. termine processuale vs. durata di piani di rateizzazione) i giudici tendono a riconoscere un ampio margine di discrezionalità al legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
  • La sincronizzazione tra termini processuali e piani amministrativi (es. rateizzazioni tributari) è questione che spesso rientra nella valutazione del legislatore; la semplice difficoltà pratica per l'imputato non basta a dimostrare incostituzionalità.
  • In cassazione non è efficace contestare soltanto la motivazione del giudice di merito: occorre dedurre la specifica violazione di legge ai sensi degli articoli di rito (art. 606 c.p.p. e correlati).
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni pecuniarie e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; conviene valutare la fondatezza e la novità delle questioni prima di impugnare.

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