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Sentenza

Sentenza n. 3270/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 7459/2024, depositata e resa pubblica il 24.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14595/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 22.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.09.2025.

Giustizia amministrativa202512078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica per complessivi 1.000 euro, riferiti agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7459/2024, passata in giudicato, con la quale era stata riconosciuta la sua pretesa all’erogazione, tramite attribuzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, di due bonus annuali da 500 euro. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse dimostrato né chiarito l’avvenuta esecuzione della sentenza. Il giudice dell’ottemperanza ha rilevato che il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio esecutivo, nel quale occorre dare attuazione alla statuizione ormai definitiva. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta del ricorrente. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che il ritardo non fosse tale da giustificare la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Le spese, pari a 250 euro oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non giustificata l’astreinte in ragione dell’entità del ritardo.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    È la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 101 c.p.a.

    null

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento di un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda esecutiva può essere accolta sulla base della ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione al contenuto della pronuncia passata in giudicato; non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudice della cognizione.
  • In caso di mancata esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato dopo l’infruttuosa scadenza del termine.
  • La condanna all’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all’inadempimento, ma richiede una valutazione giudiziale sull’idoneità e sulla gravità del ritardo a giustificarla.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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