Cassazione Penale, Ordinanza n. 10611/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi: il diniego delle attenuanti generiche risultava adeguatamente motivato e la recidiva era stata correttamente applicata sulla base di un apprezzamento concreto dei precedenti specifici e ravvicinati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva giudicato, deducendo due censure: con il primo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alle attenuanti generiche, ha richiamato il principio per cui il giudice di merito può motivare il diniego valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere espressamente posizione su tutti quelli allegati; quanto alla recidiva, ha ritenuto corretta la valutazione di appello, che aveva valorizzato l'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, i precedenti specifici e ravvicinati e un giudizio concreto ex art. 133 c.p. sul rapporto tra il fatto per cui si procede e le pregresse condanne.
Norme richiamate
Il giudice deve compiere una valutazione concreta della gravità del fatto e della personalità del reo, verificando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ai fini del giudizio sulla recidiva.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalla difesa.
La recidiva può essere mantenuta quando il giudice, con motivazione non illogica, accerti una perdurante inclinazione al delitto desunta da precedenti specifici e ravvicinati.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto degli elementi decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio, senza necessità di confutare singolarmente ogni dato favorevole prospettato dalla difesa.
- In tema di recidiva, il giudice non può limitarsi a richiamare in astratto la gravità dei fatti o la loro prossimità temporale, ma deve effettuare una valutazione concreta, ai sensi dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali dell'imputato.
- La recidiva è correttamente applicata quando i precedenti specifici e ravvicinati mostrino una persistente inclinazione criminosa e rendano il nuovo reato espressione di un fattore criminogeno non occasionale.
- In sede di legittimità, censure sulla concessione delle attenuanti generiche o sulla recidiva sono inammissibili quando investano valutazioni di merito sorrette da motivazione non manifestamente illogica.
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