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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23522/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari divenuta inefficace per decorrenza del termine con il divieto di dimora nel Comune di Teramo, dopo che il GIP aveva applicato il divieto di dimora in tutti i Comuni della provincia di Teramo a seguito della perdita di efficacia della custodia cautelare. La difesa ha lamentato violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza (art.275 c.2 cod.proc.pen.) e ha sostenuto che alla Mare non era stato contestato alcun contatto diretto con la piazza di spaccio ma soltanto l'aver fornito una carta Postepay ai figli su cui erano confluite somme provenienti da attività di spaccio, chiedendo una migliore graduazione della misura in relazione alla sua posizione personale e alla sua attività lavorativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la valutazione della pericolosità e delle esigenze cautelari spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e logica. Ha ritenuto che tanto il GIP quanto il Tribunale avessero adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari relative al carattere organizzato e prolungato dell'attività di spaccio e che il Tribunale avesse comunque temperato la misura limitandola al solo Comune di Teramo per consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa della ricorrente. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, artt. 73 e 80

    Richiamate come fondamento dei fatti di reato (narcotraffico e circostanze aggravanti), costituendo il quadro sostanziale della contestazione penale.

  • art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferito al venir meno dell'efficacia della misura degli arresti domiciliari per decorrenza del termine di fase; spiega il presupposto per la richiesta di nuova misura cautelare.

  • art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di proporzionalità e graduazione delle misure cautelari; la Corte rileva che la verifica dell'adeguatezza è rimessa al giudice di merito se motivata e non sindacabile in cassazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente come norma da collegare al principio di adeguamento della misura, ma la Corte ha ritenuto non manifestamente violata la normativa alla luce della motivazione di merito.

  • art. 307, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama la regola per l'applicazione di misure cautelari diverse quando la custodia cautelare perde efficacia; la Corte osserva che non è necessario che tutte le esigenze cautelari permangano inalterate, ma che siano comunque rilevanti per legittimare misure meno gravose.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dalla ricorrente (violazione di norme sostanziali e vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati sul piano del merito logico-giuridico.

Massime di principio

  • La valutazione della pericolosità e delle esigenze cautelari è un giudizio di merito riservato al giudice del merito e, se adeguatamente motivato, non è rimediabile in sede di cassazione.
  • La perdita di efficacia della custodia cautelare non impedisce l'applicazione di misure meno afflittive, purché permangano, in termini sufficienti, esigenze cautelari giustificative al momento della nuova decisione.
  • Il principio di proporzionalità va comunque osservato, ma il sindacato di legittimità richiede che la contestazione evidenzi illogicità o carenza motivazionale rilevanti e non si limiti a proporre una rivalutazione dei fatti.
  • La differenziazione della posizione tra coindagati è opportunamente valutata dal giudice di merito; deduzioni fondate su circostanze personali che richiedono un accertamento di fatto difficilmente ottengono tutela in cassazione.
  • Per ottenere successo su questioni di graduazione della misura cautelare è cruciale dimostrare che la motivazione del giudice sia contraddittoria, illogica o mancante rispetto agli elementi probatori; la mera affermazione di minore responsabilità personale non è sufficiente in sede di legittimità.
  • Il Tribunale può temperare misure cautelari per tutelare interessi costituzionalmente rilevanti (es. diritto al lavoro) purché ciò non comprometta le esigenze cautelari fondamentali.

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