Cassazione Penale, Sentenza n. 35334/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: Di Paola era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dall'11/01/2001 al 28/07/2001 e poi agli arresti domiciliari fino al 07/01/2002 per fatti di tentato omicidio e violenza privata in danno di Cortellino; successivamente assolto perché non ha commesso i fatti. Dopo annullamento parziale della precedente decisione da parte della Cassazione (che aveva censurato la precedente valorizzazione dell'acquisto di un'auto come causa della detenzione), la Corte d'appello di Bari, in nuovo giudizio, ha rigettato la richiesta ritenendo che la responsabilità del ricorrente fosse costituita da condotte gravemente colpose: un colloquio intercettato dove il ricorrente elogiava la disponibilità di tre colleghi a fornire un falso alibi, e una dichiarazione confessoria poi confermata in interrogatorio, condotte che avrebbero ingenerato nei giudici della cautela la falsa convinzione della sussistenza di gravi indizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello pienamente adeguata: la colpa grave del ricorrente (falso alibi organizzato con colleghi e autoincolpazione falsa) ha impedito il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione perché tali comportamenti hanno determinato la falsa apparenza di indizi gravi. Conseguenze pecuniarie: condanna del ricorrente al pagamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero (liquidate in C 1.500,00 oltre accessori), oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Regola la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice deve valutare se il richiedente abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave considerando tutti gli elementi probatori e motivando in modo autonomo e preciso. La Corte ha applicato questo principio valutando le condotte processuali (falso alibi, autoincolpazione) come colpa grave.
Norma collegata alla materia della responsabilità e della riparazione; citata in relazione ai profili di violazione e motivazione dedotti dal ricorrente.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede la facoltà di non rispondere dell'indagato. La giurisprudenza citata e la Corte hanno ricordato che il silenzio non costituisce colpa lieve e non ostacola il riconoscimento dell'indennizzo; tuttavia ciò non impedisce che atti positivi e ingannevoli (falso alibi, false confessioni) possano integrare colpa grave.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)
Modifica dell'art. 314: ha inciso sulla rilevanza del silenzio dell'indagato (escludendone la rilevanza come colpa lieve ai fini della riparazione). La Corte ha richiamato questa modifica per distinguere il silenzio (non rilevante) dalle condotte attive e ingannevoli (rilevanti).
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: in particolare l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La sentenza ha applicato questa disposizione per condannare il ricorrente al versamento di C 3.000,00 e alle spese processuali.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata per il principio secondo cui, quando non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano comunque le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di particolare colpa oltre alla inammissibilità, ma ha comunque imposto le somme previste.
Massime di principio
- Per le richieste di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta autonomamente se il richiedente abbia concorso a creare la falsa apparenza di colpevolezza mediante dolo o colpa grave: non si richiede prove di reato, ma la prova che il comportamento abbia determinato l'adozione della misura cautelare.
- Il silenzio o l'esercizio del diritto di non rispondere non costituiscono, di per sé, colpa e non ostano al riconoscimento dell'indennizzo; vanno però distinti da comportamenti attivi e ingannevoli (falso alibi, confessioni simulate) che possono integrare colpa grave.
- Elementi meramente indiziari o secondari (es. vendita/acquisto di un'autovettura simile) sono in genere insufficienti a escludere il diritto alla riparazione se non adeguatamente collegati causalmente alla misura; il giudice deve spiegare perché spiegazioni alternative non sono plausibili.
- La giustificazione della condotta del richiedente deve essere esaminata in modo concreto e motivato: la presenza di prove di pianificazione o volontà ingannevole (colleghi disposti a mentire, confessioni supportate da elementi contraddittori) può portare al rigetto della domanda.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p.; occorre valutare anche l'esistenza di dolo o colpa nella proposizione del ricorso per eventuali sanzioni ulteriori.
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