Cassazione Penale, Ordinanza n. 04727/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la sentenza di merito di condanna per furto aggravato e ritiene corretta la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva l'insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare per la mancata concessione del minimo della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava gli elementi posti a fondamento dell'asserito vizio, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha inoltre reputato la doglianza manifestamente infondata, osservando che il vizio denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. richiede un contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento, evenienza non ravvisabile nel caso concreto. La Corte ha aggiunto che la pena era stata quantificata al di sotto della media edittale e ritenuta congrua con motivazione già adeguata, senza necessità di ulteriori giustificazioni.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a far comprendere con precisione la censura, consentendo al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento decisorio sia in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza; non è sufficiente una generica critica alla misura della pena se la motivazione è logica e congrua.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntualmente riferiti alle argomentazioni della sentenza impugnata; censure generiche o assertive sono inammissibili.
- La doglianza sulla dosimetria della pena non è autosufficiente se non confronta la motivazione del giudice di merito e non indica concreti profili di illogicità o contraddittorietà.
- Quando la pena è determinata in misura inferiore alla media edittale e il giudice ne afferma la congruità con motivazione coerente, non è necessario un ulteriore apparato giustificativo.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, ma solo il controllo esterno sulla tenuta logica della decisione.
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