Cassazione Penale, Ordinanza n. 25288/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione/cessione di sostanza stupefacente. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti, l'asserita mancanza di prova della cessione a terzi e gli esiti degli esami tossicologici. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitasse a riproporre censure già formulate in appello e già esaminate dalla Corte territoriale. È stato valorizzato che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sul contesto della perquisizione, sull'osservazione di un frequente andirivieni di persone nell'abitazione per circa 16 minuti, sulla presenza del solo imputato all'interno, sull'assenza di altri soggetti e sul rinvenimento, oltre agli effetti personali del ricorrente, di 483 grammi di hashish.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto meramente reiterativo delle doglianze già esposte in appello e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata nei gradi di merito per il fatto di detenzione/cessione di sostanza stupefacente.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre un motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure di merito già esaminate e confutate dal giudice d'appello; il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione come semplice dissenso sulla ricostruzione del fatto, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e logica sulle ragioni della condanna.
- Ai fini della configurazione del reato in materia di stupefacenti, il giudice di merito può valorizzare il complessivo contesto fattuale, inclusi il comportamento osservato nell'abitazione, la presenza dell'imputato da solo e il rinvenimento della sostanza insieme ai suoi effetti personali, quale supporto alla prova della detenzione/cessione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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