Cassazione Penale, Sentenza n. 43411/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tonietti contestava che la sospensione del decorso del termine di custodia cautelare non fosse stata validamente prorogata. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano fatto riferimento alla proroga del termine per il deposito della motivazione disposta dal presidente del Tribunale, ma non era stato emanato un espresso provvedimento, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., che disponesse la ulteriore sospensione del termine di fase. L'ordinanza del 23/07/2024 si limitava a indicare la nuova scadenza come se la proroga fosse automatica; solo il 25/07/2024 la Corte dichiarò espressamente la sospensione, ma tale atto fu emesso oltre la scadenza contestata (24/07/2024), risultando quindi tardivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la proroga del termine per il deposito della motivazione non sospende automaticamente il decorso del termine di fase della custodia cautelare: occorre un apposito provvedimento (ordinanza) ai sensi dell'art. 304 c.p.p. L'ordinanza del 23/07/2024 non costituiva tale provvedimento, perché priva di una parte dispositiva che disponesse la sospensione; l'ordinanza del 25/07/2024 è stata emessa tardivamente e dunque inefficace. Ne consegue che il termine massimo della custodia per la fase successiva alla sentenza di primo grado è scaduto il 23/07/2024 e la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate e l'immediata scarcerazione di Claudio Tonietti, se non detenuto per altro motivo.
Norme richiamate
La sospensione del decorso del termine di fase della custodia cautelare deve essere disposta mediante apposita ordinanza ai sensi di tale articolo; non è sufficiente la sola proroga del termine per il deposito della motivazione.
art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Consente al capo dell'ufficio di prorogare il termine per il deposito della motivazione; tale proroga non ha automaticamente efficacia sospensiva sul termine di custodia, salvo che il giudice procedente emetta ordinanza ai sensi dell'art. 304.
art. 303, comma 1, lett. c) n. 2, cod. proc. pen.
Indica la durata del termine di fase della custodia cautelare in relazione all'entità della pena inflitta; nel caso di specie il termine era di un anno, prorogato solo dei 90 giorni espressamente disposti in primo grado.
art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Riferimento alle pendenze temporali previste per la stesura delle motivazioni, contesto in cui può operare la sospensione ai sensi dell'art. 304.
Massime di principio
- La proroga del termine per il deposito della motivazione, decisa dal presidente dell'ufficio (art. 154 disp. att.), non sospende automaticamente il decorso del termine della custodia cautelare: per sospendere occorre una ordinanza del giudice procedente ai sensi dell'art. 304 c.p.p.
- Un provvedimento che si limiti a indicare una nuova scadenza senza una parte dispositiva che disponga la sospensione non è idoneo a prorogare il termine di fase; la difesa deve verificare che esista un'ordinanza espressa richiamante l'art. 304.
- Ogni ordinanza di sospensione della custodia cautelare è suscettibile di gravame: la loro formalità non è mera burocrazia ma requisito di validità e impugnabilità.
- Un provvedimento di sospensione emesso dopo la scadenza del termine è inefficace: se la sospensione non è stata disposta prima della scadenza, il termine si intende decorso e la scarcerazione è dovuta salvo diversa causa di detenzione.
- In casi simili la strategia difensiva utile è sollecitare formalmente l'adozione di una ordinanza ai sensi dell'art. 304 o, se non emessa, proporre tempestivamente ricorso per ottenere la dichiarazione di cessazione della custodia per decorso del termine.
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