Cassazione Penale, Sentenza n. 17010/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato di truffa ai danni di Calabria Miriam: avrebbe indotto la persona offesa a firmare contratti per forniture di energia elettrica e poi l'avrebbe raggirata esigendo pagamenti in contanti per inesistenti inadempimenti. Il ricorso in Cassazione deduceva, in primo luogo, la tardività della querela (sostenendo che la vittima era pienamente consapevole dell'inganno già tra febbraio-marzo 2015) e, in secondo luogo, che la Corte d'appello non aveva motivato sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Cassazione ha respinto il motivo relativo alla tardività della querela ritenendo corretta (e non manifestamente illogica) la valutazione di merito secondo cui la conoscenza completa degli elementi del reato era avvenuta il 10 agosto 2015, data in cui la vittima effettuò un ulteriore versamento di 1.000 euro. Sul secondo motivo la Corte ha invece ritenuto fondata l'eccezione: la sentenza impugnata è omessa quanto alla pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e non contiene elementi argomentativi utili a consentire alla Cassazione di decidere direttamente; perciò ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio sul conferimento o meno del beneficio. Il resto del ricorso è stato rigettato, con conferma della condanna (pena rideterminata in appello: 9 mesi di reclusione e 400 euro di multa, senza sospensione condizionale concedibile così come deciso dalla Corte d'appello).
Norme richiamate
art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
Regola il procedimento celebrato con contraddittorio scritto nelle cause indicate dal decreto; qui viene riferito esclusivamente al modo di celebrazione del procedimento in Cassazione
articolo 620 lettera I) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Cassazione il potere di decidere nel merito con effetti utili quando la decisione sia possibile senza necessità di ulteriore cognizione di merito; usato come base per la possibilità di concedere direttamente la sospensione condizionale quando la decisione sia ricavabile dalla motivazione
Massime di principio
- Il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa e completa, sia oggettiva che soggettiva, del fatto di reato (cioè dal giorno in cui il reato si è perfezionato in tutti gli elementi costitutivi).
- Le questioni relative alla data di conoscenza della vittima sono valutazioni di merito; la Cassazione non riforma tali valutazioni se non quando risultano manifestamente illogiche o contraddittorie.
- La mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena costituisce vizio da correggere: se la sentenza di merito non offre alcuna argomentazione sulla prognosi di recidiva, la Cassazione deve annullare con rinvio per nuovo esame della Corte di merito.
- La Cassazione può però concedere direttamente la sospensione condizionale (art. 620 lett. I) c.p.p.) solo se, dalla stessa motivazione di merito, emerge in modo chiaro e univoco che il beneficio è concedibile senza necessità di valutazioni discrezionali aggiuntive.
- In situazioni analoghe il giudice di merito dovrà esaminare e motivare espressamente gli elementi pertinenti al giudizio prognostico (personalità, condotte successive, elementi sopravvenuti) quando venga richiesta la sospensione condizionale, perché l'omessa valutazione comporta inevitabile annullamento parziale in sede di legittimità.
Testo integrale
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