Cassazione Penale, Sentenza n. 23421/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione soltanto tra i reati valutati in tre sentenze e lo ha escluso con riferimento ad altre due sentenze. Due motivi: (1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) per aver escluso la continuazione sulla base della sola disomogeneità dei titoli di reato, sostenendo che la continuazione dipende dal rapporto finalistico/psicologico e non dalla mera omogeneità; (2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per eccessiva brevità e apoditticità dell'ordinanza, che non avrebbe esaminato altri indici allegati dal ricorrente (contiguità spazio-temporale, partecipazione degli stessi soggetti, coinvolgimento delle stesse società).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione del Tribunale: la totale disomogeneità dei reati (alcuni contro il patrimonio e altri in materia di stupefacenti) è stata considerata indice decisivo per escludere l'unicità del disegno criminoso rispetto a quelle due sentenze; inoltre dalle sentenze emerge assenza di contiguità territoriale e presumibile distanza temporale, rafforzando l'esclusione della continuazione. La Corte ricorda che in sede esecutiva, come in cognizione, la sussistenza della continuazione richiede la valutazione di concreti indicatori e che il ricorrente ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti; qui il ricorrente non ha fornito tali elementi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p.
Indicatori delle censure: lett. b) collegata alla presunta violazione di legge nella valutazione della continuazione; lett. e) riferita al vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, applicando correttamente le norme sul riesame delle motivazioni e sul ruolo degli indici probatori.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
citata nella motivazione della sentenza impugnata
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una approfondita verifica di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione al momento del primo reato). La Corte l'ha richiamata per legittimare l'esame degli indici anche in sede di esecuzione.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (Rv. 267580)
citata nella motivazione della sentenza impugnata
Principio secondo cui grava sul condannato che invoca la continuazione l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'applicazione del reato continuato; non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica o all'identità dei titoli di reato. La Corte ha applicato tale principio per ritenere carente la documentazione fornita dal ricorrente.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la valutazione complessiva di molteplici indici (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità, programmazione) e non può basarsi su un solo elemento se non ritenuto decisivo dal giudice.
- La disomogeneità dei titoli di reato (diversa natura dei reati, es. reati tributari/fallimentari vs reati contro il patrimonio o stupefacenti) può essere valutata come elemento decisivo per escludere la continuazione quando rende improbabile un unico disegno criminoso.
- In sede esecutiva il condannato che invoca la continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti; affermazioni generiche su contiguità spazio-temporale o identità dei soggetti non sono sufficienti.
- Una motivazione anche sintetica è ammissibile se risulta logica, coerente e idonea a consentire il controllo di legittimità; la brevità non implica di per sé apoditticità o vizio motivazionale.
- L'assenza di contiguità territoriale e/o una significativa distanza temporale tra i fatti sono indici rilevanti contro l'esistenza di un disegno unitario.
- Il giudice può attribuire rilevanza prevalente a uno o più indici e ritenere che essi escludano la rilevanza di altri indici, purché la scelta sia motivata e non contraddittoria.
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