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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22615/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/07/2023 che aveva respinto la sua istanza di accesso ed esame di reperti (estrapolazione di DNA mitocondriale da formazioni pilifere numerate 1,2,4,9,10; verifica della presenza della radice su capelli attaccati a un orecchino rinvenuto sotto il corpo della vittima; analisi di una bottiglietta rinvenuta sulla scena per accertare la natura del contenuto; esami sul sangue della vittima su carta filtro) in vista di un eventuale giudizio di revisione. Il giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto ritenendo che gli accertamenti non costituissero "prova nuova", essendo richieste già nel giudizio di cognizione o comunque deducibili da elementi noti, e che l'istanza apparisse meramente esplorativa e finalizzata a ottenere di fatto un nuovo grado di impugnazione. Il ricorrente ha censurato il vizio di motivazione, sostenendo che alcune richieste erano diverse da quelle già avanzate (es. il capello n.10 morfo-strutturalmente diverso), che la novità poteva consistere nella metodica adottata e che il giudice dell'esecuzione si era indebitamente sostituito al giudice della revisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto legittimo il potere del giudice dell'esecuzione di svolgere un filtro sull'istanza, valutando la "novità" e la "non esploratività" della prova richieste alla luce della giurisprudenza consolidata (in particolare Camassa e C.). La Corte ha ritenuto che le analisi richieste fossero in larga misura sovrapponibili a quelle già dedotte o deducibili nel giudizio di cognizione e che la domanda avesse carattere esplorativo; inoltre la presunta novità delle metodiche non è stata dimostrata come intervenuta dopo la sentenza di condanna. Di conseguenza l'ordinanza di respingimento è confermata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. Si dispone inoltre la rimozione dei dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs.196/03.

Norme richiamate

  • art. 327-bis c.p.p.

    Riferimento alla disciplina dell'attività investigativa preventiva svolgibile dal difensore con mandato specifico; contesto normativo richiamato per le investigazioni difensive finalizzate a un'eventuale revisione

  • art. 391-novies c.p.p.

    "l'attività investigativa prevista dall'articolo 327 bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale"

    Attribuisce il potere al giudice dell'esecuzione di autorizzare indagini difensive preventive; la Corte interpreta che tale norma delimita il perimetro entro cui il giudice dell'esecuzione può filtrare le istanze di accesso ai reperti

  • art. 233 c.p.p., comma 1-bis

    Norma citata nella giurisprudenza come atto che richiede autorizzazione per esami su cose sequestrate; utilizzata per argomentare i limiti degli atti che non possono essere compiuti in forma libera durante investigazioni difensive

  • art. 649 c.p.p.

    "la preclusione del giudicato, a' termini dell'articolo 649 C.P.P., non involge le statuizioni del giudice della cognizione in punto di ammissione della prova"

    Richiamata per spiegare che la precedente reiezione di una istanza di prova in fase di cognizione non opera automaticamente come impedimento assoluto all'istanza in sede di esecuzione, ma non esclude che il giudice dell'esecuzione valuti la deducibilità o meno della prova

  • art. 190 c.p.p.

    Principio generale secondo cui il diritto alla prova non è assoluto e può essere sottoposto al filtro valutativo del giudice; usato per motivare il potere di selezione delle istanze probatorie

  • art. 495 c.p.p.

    Norma sul potere del giudice di primo grado di escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti; citata per illustrare la diversa ampiezza del filtro probatorio nelle varie fasi

  • art. 603 c.p.p.

    Regola il potere del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria solo se necessario; citata per confrontare il diverso grado di filtro probatorio in appello

  • artt. 630 e 631 c.p.p.

    Disposizioni sul giudizio di revisione che richiedono che le prove nuove siano sopravvenute o scoperte dopo la condanna e siano idonee a dimostrare l'innocenza; base per il concetto di "novità" imprescindibile dopo il giudicato

  • art. 633 c.p.p.

    Indica che il giudice della revisione è organo diverso rispetto al giudice dell'esecuzione; la Corte sottolinea che il filtro del giudice dell'esecuzione non sostituisce il giudizio della revisione

  • art. 665 c.p.p.

    Norma che disciplina l'incidente di esecuzione e la competenza del giudice dell'esecuzione; fonde la competenza a decidere sulle richieste relative ai beni in sequestro

  • art. 676 c.p.p.

    Rinvio al ruolo del giudice dell'esecuzione come "dominus" delle statuizioni sui beni in sequestro; giustifica il potere di controllo sulle richieste di accesso ai reperti

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 52 d.lgs.196/03

    Norma sulla tutela dei dati personali; richiamata per disporre l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere di filtro sulle istanze del difensore di accesso ai reperti in vista di una possibile revisione: può valutare la "novità" e la "non esploratività" della prova richiesta senza sostituirsi al giudice della revisione.
  • Una richiesta è più facilmente respingibile se le analisi richieste sono sovrapponibili a istanze già presentate o sono deducibili da elementi già in atti; la mera differenza formale (es. citazione di un singolo capello numerato) non basta a rendere "nuova" la prova.
  • La novità metodologica rileva solo se la nuova tecnica è effettivamente intervenuta dopo la sentenza di condanna e ciò è documentato e specificato nella richiesta; altrimenti la presunta novità non supera il filtro.
  • Le istanze meramente esplorative, prive di indicazione di elementi circostanziali concreti che possano orientare le indagini verso un risultato decisivo, possono essere legittimamente rigettate dal giudice dell'esecuzione.
  • Il rigetto del giudice dell'esecuzione non vincola il giudice della revisione: il giudice della revisione resta l'unico titolare della valutazione finale sull'ammissibilità e sulla efficacia delle prove nuove, ma ciò non impedisce al giudice dell'esecuzione di esercitare un primo controllo di ragionevolezza.
  • Per aumentare le probabilità di ammissione dell'istanza, la difesa deve: documentare la novità effettiva (temporale e sostanziale) degli elementi o delle metodiche; spiegare concretamente l'utilità e la decisività dell'esame richiesto; indicare perché la prova non era deducibile nel giudizio di cognizione; e, se rilevante, motivare l'irripetibilità dell'esame richiesto.

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