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Parere

Parere n. 1140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-contro il Comune di -OMISSIS-e la Regione autonoma -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza del Comune n. 2286 del 26 settembre 2024 di demolizione e rimessione in pristino.

Giustizia amministrativa202500502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza comunale n. 2286 del 26 settembre 2024 di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie abusive.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario l’ordinanza comunale che gli ingiungeva la demolizione di un monolocale residenziale di 55,94 mq e 161,1 mc realizzato in sopraelevazione, di una terrazzina pertinenziale, di due aperture nel prospetto e dell’installazione di una pompa di calore. Con il primo motivo ha sostenuto che le opere fossero preesistenti al suo acquisto dell’immobile, avvenuto nel 1989, e che la loro realizzazione fosse dimostrata da un’ordinanza del 1987 relativa allo sgombero e al consolidamento dello stabile. Con il secondo motivo ha dedotto la genericità dell’ordine di demolizione, poiché il Comune si sarebbe limitato a ingiungere il ripristino della situazione originariamente legittimata. È stata proposta anche istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente senza che questi presentasse osservazioni o controdeduzioni. Il primo motivo è stato respinto sia perché il mero decorso del tempo non impedisce la demolizione di opere abusive né fa sorgere, di per sé, un legittimo affidamento, sia perché la documentazione acquisita dimostra che le opere oggetto dell’ordinanza impugnata non erano state realizzate prima del 1989: nel 1995 era stata infatti ingiunta la demolizione del solo solaio di calpestio, sicché le ulteriori opere risultavano successive. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordinanza descriveva dettagliatamente le opere abusive, consentendo di individuare agevolmente lo stato legittimo da ripristinare. La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso.

Osservazioni

Primo motivo - Decorso del tempo, affidamento e data di realizzazione delle opere

Il mero decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non rendono legittima un’opera abusiva e non determinano, di per sé, la formazione di un legittimo affidamento ostativo alla demolizione. Nel caso concreto, inoltre, la documentazione dimostra che le opere oggetto dell’ordinanza impugnata erano successive al 1989: nel 1995 era stata ordinata la demolizione del solo solaio di calpestio.

Secondo motivo - Determinatezza dell’ordine di demolizione

La censura è infondata perché l’ordinanza contiene una descrizione dettagliata delle opere abusive, sufficiente a consentire l’individuazione dello stato legittimo dell’immobile e l’esecuzione dell’ordine di ripristino.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nell’ambito del quale il Consiglio di Stato esprime il parere decisorio sull’impugnazione proposta.

  • Ordinanza comunale n. 2286 del 26 settembre 2024

    Ha ingiunto la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino.

  • Ordinanza n. 3509 del 22 giugno 1987

    È stata richiamata dal ricorrente quale prova della preesistenza delle opere; il Consiglio di Stato non l’ha ritenuta idonea a dimostrare la realizzazione delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata prima del 1989.

  • Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2025, n. 10167

    “il mero decorso del tempo non osta alla demolizione di opere abusive”

    L’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere-dovere di repressione dell’abusivismo non rende legittima l’opera né determina, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile contro l’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo non impedisce l’adozione o l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, poiché l’inerzia dell’amministrazione non può rendere legittimo ciò che è originariamente illegittimo.
  • L’inerzia dell’amministrazione nella repressione dell’abusivismo edilizio non determina, di per sé, la formazione di un legittimo affidamento idoneo a rendere illegittimo l’ordine di demolizione.
  • La contestazione della data di realizzazione dell’opera abusiva deve essere valutata sulla base della documentazione concreta disponibile; un provvedimento riferito a opere diverse o soltanto parzialmente coincidenti non dimostra la preesistenza delle opere successivamente contestate.
  • Un ordine di demolizione è sufficientemente determinato quando, mediante la descrizione delle opere abusive, consente al destinatario di individuare l’intervento da rimuovere e lo stato legittimo da ripristinare.

Rigetto del ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione edilizia

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto dal proprietario di un’unità immobiliare contro il Comune di -OMISSIS- e la Regione autonoma -OMISSIS-, con riferimento all’ordinanza comunale n. 2286 del 26 settembre 2024, recante l’ingiunzione di demolizione e di rimessione in pristino.

Premesse e oggetto dell’abuso

L’ordinanza riguardava un monolocale residenziale di 55,94 mq e 161,1 mc, realizzato in sopraelevazione sul solaio di copertura di un’unità posta al piano seminterrato, con ingresso autonomo dalla pubblica via. Erano inoltre contestate una terrazzina pertinenziale, la modifica del prospetto mediante due aperture munite di infissi e l’installazione di una pompa di calore.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha articolato due censure:

  • con il primo motivo ha sostenuto che le opere fossero già esistenti al momento dell’acquisto dell’immobile, avvenuto nel 1989, richiamando l’ordinanza del 1987 con cui era stato disposto lo sgombero dello stabile per la sua pericolosità e ne era stato ingiunto il consolidamento;
  • con il secondo motivo ha contestato la genericità dell’ordine di demolizione, assumendo che il Comune si fosse limitato a prescrivere il ripristino della situazione originariamente legittimata.

Il ricorso era corredato da istanza cautelare.

Contraddittorio procedimentale

La Sezione ha preliminarmente rilevato che la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente e che quest’ultimo non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni. Il contraddittorio è stato pertanto ritenuto rispettato.

Decorso del tempo e legittimo affidamento

La Sezione ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il mero decorso del tempo non impedisce la demolizione di opere abusive. L’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere-dovere di ripristino dell’ordine giuridico violato non rende legittima un’opera originariamente abusiva e, di per sé, non determina la formazione di un legittimo affidamento tutelabile contro l’ordine di demolizione.

Il primo motivo è stato comunque ritenuto infondato anche per una ragione ulteriore e assorbente. Dalla documentazione allegata alla relazione ministeriale risultava che soltanto nel 1995 era stata ingiunta la demolizione del solo solaio di calpestio. Tale circostanza dimostrava che le opere specificamente oggetto dell’ordinanza del 2024 erano state realizzate successivamente al 1989 e non potevano quindi essere considerate preesistenti all’acquisto dell’immobile invocato dal ricorrente.

Determinatezza dell’ordine di demolizione

Anche il secondo motivo è stato respinto. Secondo la Sezione, l’ordinanza impugnata conteneva una descrizione dettagliata delle opere abusive. Tale descrizione consentiva di individuare senza difficoltà sia gli interventi da demolire sia lo stato legittimo dell’immobile da ripristinare. Non era quindi ravvisabile la dedotta genericità dell’ordine.

Esito

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il privato non è risultato vittorioso e l’ordinanza comunale di demolizione è rimasta confermata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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