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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45320/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/11/2021, confermativa della condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di ricettazione (comma 4 dell'art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 157 c.p. (prescrizione) e omessa motivazione in relazione alla doglianza difensiva con la quale, nelle conclusioni scritte, era stata eccepita l'intervenuta prescrizione; sosteneva, richiamando il principio del favor rei, che la data di consumazione del reato dovesse retroagire alla data della denuncia di furto (20/6/2006).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato. Pur assumendo ipoteticamente che la data di consumazione dovesse essere retrodatata al 20/6/2006, la presenza dell'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale (come accertata in sede di merito) aumenta il termine massimo di prescrizione (termine base anni 12 aumentato della metà, risultando anni 18), per cui la prescrizione non si è maturata. Per tale ragione non è ravvisabile il vizio di omessa motivazione; inoltre la Corte ribadisce che non è ammissibile il ricorso per cassazione contro decisione di secondo grado che abbia omesso di esaminare un motivo ab origine manifestamente infondato. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p., comma 4

    Norma sostanziale del reato contestato (ricettazione aggravata); riferimento per la qualificazione del fatto e per il calcolo della pena e della relativa prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione del reato: la Corte ha valutato il termine prescrizionale tenendo conto dell'aumento determinato dall'aggravante (recidiva specifica infraquinquennale), con conseguente allungamento del termine massimo a 18 anni, sicché la prescrizione non era intervenuta.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176

    Norma procedurale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte prende atto che il procedimento è stato trattato secondo tale disposizione.

  • art. 16 D.L. 30/12/2021, n.228 convertito nella L. 25/02/2022 n.15

    Norma che ha modificato il termine di vigenza della disciplina sul contraddittorio scritto richiamata, inquadrando temporalmente l'applicazione della misura procedurale.

  • Giurisprudenza della Suprema Corte (principio "favor rei")

    Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535

    Il principio del favor rei impone di considerare, in tema di prescrizione, la data di consumazione più favorevole all'imputato tra quelle indicate nella contestazione o negli atti processuali; la Corte tuttavia ricorda che tale principio non elimina l'effetto degli incrementi del termine prescrizionale derivanti da aggravanti accertate.

Massime di principio

  • Il principio del "favor rei" richiede di scegliere la data di consumazione più favorevole all'imputato tra quelle presenti negli atti, ma tale scelta può non determinare la prescrizione se sussistono aggravanti che estendono il termine prescrizionale.
  • La ricaduta di aggravanti (es. recidiva specifica infraquinquennale) aumenta il termine massimo di prescrizione (aumento della metà), e ciò va sempre considerato nel computo del termine prescrizionale.
  • Se un motivo di impugnazione risulta ab origine manifestamente infondato, la Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d'interesse; l'omessa considerazione di un motivo da parte del giudice d'appello non è rilevante se il motivo era manifestamente infondato.
  • L'eccezione di prescrizione formulata nelle conclusioni scritte va valutata alla luce dell'insieme degli elementi fattuali e delle aggravanti accertate; la mera retrodatazione della consumazione non è automatica se sussistono elementi ostativi.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma a titolo di contributo alle spese in favore della parte resistente.

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