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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16750/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. L'unica doglianza riguardava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento all'escussione di un teste già sollecitata in primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che non fosse stata disposta l'integrazione probatoria richiesta, ma la censura era formulata in modo generico e non confrontava gli elementi probatori richiamati dai giudici di merito a sostegno della responsabilità, in particolare quelli esterni di conferma delle dichiarazioni della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unica censura fosse generica, perché non specificava in concreto la ricorrenza dei rigorosi presupposti per l'ammissione della prova integrativa/rinnovazione istruttoria ex art. 507, comma 1, c.p.p. e art. 603, comma 1, c.p.p., né si confrontava con la pluralità di elementi valorizzati nei gradi di merito a conferma delle dichiarazioni della persona offesa. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    La richiesta di integrazione probatoria/assunzione di nuove prove deve essere sorretta da specifica indicazione dei presupposti di necessità ai fini della decisione.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello richiede la dimostrazione di stringenti presupposti, che devono essere dedotti in modo puntuale.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo le eccezioni di legge, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure generiche sulla mancata ammissione o rinnovazione della prova senza indicare specificamente i presupposti legali che avrebbero imposto al giudice di disporla.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. e quella di assunzione di prove ex art. 507 c.p.p. devono essere supportate da una motivazione concreta e puntuale, idonea a mostrare la decisività o comunque la rilevanza della prova richiesta.
  • Il ricorso per cassazione non può prescindere dal confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito; la mancata critica specifica di tali elementi determina genericità del motivo e inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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