Sentenza del 19/06/2019 n. 1955 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTRIBUTI CONSORZI BONIFICA - Attività di bonifica - Piano di classifica approvato dalla competente autorità - Beneficio fondiario - Onere della prova a carico del consorzio di bonifica - Non sussiste - Fondi del consorziato - Vantaggio - Presunzione relativa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la debenza dei contributi consortili, sostenendo che il Consorzio non avesse dimostrato l'esistenza di un beneficio fondiario diretto e immediato derivante dalle opere di bonifica sui suoi immobili. La questione riguardava se l'approvazione del Piano di classifica regionale fosse sufficiente a fondare la richiesta contributiva oppure se il Consorzio dovesse provare concretamente il beneficio ottenuto da ciascun fondo.
La decisione
La pretesa contributiva è stata ritenuta fondata sulla base del Piano di classifica approvato dalla Regione Puglia ai sensi delle leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012. Tale Piano individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e delimita il perimetro di contribuenza, creando una presunzione relativa del vantaggio arrecato agli immobili. Il Consorzio non deve quindi dimostrare ulteriormente, per ogni singolo fondo, un beneficio diretto e specifico. Il contribuente può però fornire prova contraria, anche mediante presunzioni, dimostrando l'assenza di qualsiasi beneficio concreto e specifico per i propri immobili.
Norme richiamate
Legge regionale Puglia n. 12/2011
Richiamata quale base normativa per l'approvazione del Piano di classifica e per l'individuazione dei benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica.
Legge regionale Puglia n. 4/2012
Richiamata insieme alla legge regionale n. 12/2011 quale fondamento dell'approvazione del Piano di classifica e della delimitazione del perimetro di contribuenza.
Massime di principio
- Quando esiste un Piano di classifica validamente approvato dall'autorità competente, la richiesta di contributi consortili beneficia di una presunzione relativa dell'esistenza di un vantaggio per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza.
- Il Consorzio di bonifica non è normalmente tenuto a provare individualmente, per ogni immobile, l'esistenza di un beneficio diretto e immediato, purché la pretesa contributiva sia fondata sul Piano di classifica.
- Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova concreta dell'assenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico sul proprio fondo; la mera contestazione generica o il semplice mancato utilizzo delle opere non sono necessariamente sufficienti.
- La prova contraria può essere fornita anche tramite presunzioni, purché siano idonee a dimostrare che le opere consortili non possono arrecare alcun vantaggio specifico all'immobile interessato.
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