R.R. Puglia 12/2011
Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano [art. 94 - commi 5 e 6 - del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.].
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Puglia che disciplina, nelle zone di rispetto delle opere di captazione di acque sotterranee per uso potabile, fognature, edilizia residenziale, infrastrutture viarie/ferroviarie e pratiche agronomiche. Stabilisce distanze minime, divieti, obblighi di segnalazione, controlli e misure di protezione dinamica. Si applica alle captazioni esistenti e future nel territorio regionale, fino all’individuazione definitiva delle aree di salvaguardia.
Disciplina delle attività e degli insediamenti nelle zone di rispetto delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano
Disciplina delle attività nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili
Il regolamento della Regione Puglia detta la disciplina applicabile, nelle zone di rispetto delle opere di captazione di acque sotterranee destinate al consumo umano, a diverse categorie di insediamenti e attività potenzialmente incidenti sulla qualità della risorsa. La normativa opera in attuazione dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006 e si inserisce nella fase in cui le aree di salvaguardia devono ancora essere compiutamente individuate.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento mira a tutelare la risorsa idrica captata, disciplinando specificamente:
- fognature;
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione previsti dalla normativa statale.
Le disposizioni riguardano le captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante acquedotti di pubblico interesse. Restano escluse le acque ad uso domestico e quelle impiegate per fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano.
Aree di salvaguardia, zone di tutela e zone di rispetto
Il regolamento richiama il criterio provvisorio di delimitazione geometrica delle aree di salvaguardia, in attesa della loro compiuta individuazione. In tale fase si applicano divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque.
Sono indicate le estensioni minime delle aree di protezione:
- zona di tutela assoluta: almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;
- zona di rispetto: 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
Nelle zone di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività elencati dall’art. 94, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Per gli insediamenti o le attività preesistenti, salvo le aree cimiteriali, devono essere adottate misure di allontanamento e, comunque, deve essere garantita la messa in sicurezza.
Regime per strutture e attività presenti nella zona di rispetto
Il regolamento afferma in linea generale la non ammissibilità, nelle zone di rispetto, di fognature, edilizia residenziale e opere di urbanizzazione, infrastrutture viarie e ferroviarie, nonché pratiche agronomiche e piani di utilizzazione richiamati dalla normativa statale. Tuttavia, tali strutture e attività possono essere dichiarate compatibili con la presenza della captazione se risultano rispettate le prescrizioni dettate dal regolamento.
Per le captazioni già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento, se l’incompatibilità non è sanabile mediante tali prescrizioni, è prevista la chiusura e l’abbandono della fonte, nei termini della normativa regionale richiamata. In alternativa, è possibile mantenere in esercizio la captazione solo con misure aggiuntive di protezione dinamica e a condizione che la qualità dell’acqua resti conforme ai requisiti di legge per l’uso potabile.
Misure di protezione dinamica
Le misure di protezione dinamica consistono in un sistema preordinato di monitoraggio delle acque estratte, attivato e gestito dal soggetto gestore o affidatario del servizio idrico integrato. Il sistema deve consentire verifiche periodiche di parametri rappresentativi della qualità dell’acqua captata e l’individuazione di eventuali variazioni significative.
I parametri da monitorare sono individuati dall’ASL competente in relazione alle criticità connesse agli insediamenti e alle attività presenti nella zona di rispetto, selezionandoli tra quelli previsti dalla normativa nazionale. In prima applicazione è ritenuta sufficiente una frequenza quindicinale dei controlli a carico del soggetto affidatario; se emergono modificazioni significative, la frequenza deve essere aumentata previo accordo con l’ASL.
Segnalazione e comunicazioni obbligatorie
Ogni zona di rispetto deve essere chiaramente segnalata in sito. Il soggetto gestore o affidatario della captazione deve informare della localizzazione dell’opera e della relativa zona di rispetto:
- i sindaci dei comuni interessati;
- gli enti proprietari delle infrastrutture ricadenti nella zona di rispetto;
- l’ASL competente;
- i Vigili del fuoco;
- le Forze dell’ordine;
- le strutture di Protezione civile;
- ogni altra autorità competente.
Fognature
Per le reti fognarie di acque reflue e per le vasche di raccolta ricadenti nelle zone di rispetto è richiesto un elevato livello di affidabilità sotto il profilo della tenuta e della sicurezza idraulica. Tale affidabilità deve essere garantita e controllata almeno annualmente dal gestore della rete, oltre che verificata per tutta la durata dell’esercizio dal Comune competente.
Gli esiti dei controlli e delle verifiche devono essere trasmessi all’ASL territorialmente competente. Gli impianti di trattamento individuale delle acque reflue domestiche sono dichiarati incompatibili con la presenza di opere di captazione destinate al consumo umano nella zona di rispetto.
Edilizia residenziale e opere di urbanizzazione
Nell’ambito degli interventi residenziali e delle relative urbanizzazioni, devono essere valutati in particolare:
- la tipologia delle fondazioni, rispetto al rischio di inquinamento delle acque sotterranee;
- la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche.
L’Ufficio tecnico comunale, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo a costruire, deve verificare che le opere di fondazione non comportino pericolo di contaminazione delle acque sotterranee, prestando attenzione alle fondazioni profonde e agli interventi di consolidamento o impermeabilizzazione che possano creare vie preferenziali di infiltrazione o immissione di sostanze dannose. Il provvedimento autorizzativo deve essere trasmesso all’ASL competente.
Per i sistemi di collettamento delle acque si applicano le regole previste per le fognature. Per le opere viarie interne agli interventi residenziali, si rinvia alle disposizioni sulle infrastrutture viarie.
Captazioni esistenti in centri abitati o insediamenti produttivi
Le captazioni di acqua destinata al consumo umano già esistenti, ubicate all’interno di centri abitati o insediamenti produttivi, devono essere escluse dall’esercizio ed eventualmente sostituite con nuove opere di captazione. Resta comunque possibile fare ricorso alle misure di protezione dinamica previste dal regolamento.
Regime temporale e attualità della disciplina
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale del 20 giugno 2011 ed è formalmente vigente dal 16 giugno 2011. Disciplina una materia ancora strutturalmente attuale, ma il testo consolida una fase transitoria di applicazione delle prescrizioni dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006 in attesa della piena individuazione delle aree di salvaguardia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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